Editoriale

Lo scompiglio di fronte ai sindacati militari

(di Cleto Iafrate) – In un precedente contributo è stato commentato il parere reso in merito alla circolare emanata dal Ministero della Difesa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018. In quella occasione è stata affrontata una questione dell’asserita “confusione dei ruoli” tra Dirigenti sindacali e Rappresentanti militari ed è stato evidenziato che per sostenere che il ruolo di Dirigente sindacale sia incompatibile con quello di delegato alla rappresentanza militare si deve necessariamente ammettere che i Rappresentanti militari fino ad oggi sono stati per l’Amministrazione dei “figli minorenni”, privi di una loro autonomia (deliberativa), e si sono attenuti alle disposizioni dei loro genitori (la gerarchia) 1 .


Al momento, però, più che di confusione di ruoli, ritengo si debba parlare di confusione di interpretazione del diritto. Quando ci si confronta con una norma giuridica vi sono vari modi di intenderla, a seconda che si reputi preminente un determinato aspetto della stessa, piuttosto che un altro.


Volendo semplificare per non addentrarci in tecnicismi giuridici, si ritiene comunemente che, abbiamo l’interpretazione letterale, qualora si badi esclusivamente al significato letterale delle parole contenute nella predetta disposizione.

Si ha invece l’interpretazione autentica quando il significato da dare ad una determinata norma è esplicitamente indicato dall’Autorità che ha emanato tale regola di diritto.


Si discorre poi, di interpretazione giudiziale quando ci si confronta con il senso che di tale precetto viene dato dai Giudici nell’esercizio dell’attività giurisdizionale e contenuto nei provvedimenti da loro emanati nell’esercizio della predetta funzione (sentenze, ordinanze, decreti, …).
Ciò premesso, a seguito della sentenza n. 120 del 2018 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto ai militari la suddetta attività associativa, è stata emanata una circolare del Ministero della Difesa ed è stato chiesto alla Seconda Sezione del Consiglio di Stato di esprimersi sul contenuto della stessa 2 .


Pertanto, in base ai criteri di interpretazione del diritto sopra delineati, chi doveva rendere l’interpretazione autentica ha chiesto a chi dovrebbe fornire l’interpretazione giudiziale di pronunciare l’interpretazione autentica.

In questo modo, secondo il parere di chi scrive, la confusione di interpretazioni è diventata “un po’” confusione di funzioni, poiché: il Ministero (espressione del Potere Esecutivo) ha emanato in assenza di delega una norma “temporanea” che, in attesa delle determinazioni del Parlamento (il Potere Legislativo), è destinata sicuramente a durare più di 60 giorni, ed ha chiesto alla II Sezione del Consiglio di Stato (espressione del Potere Giurisdizionale) di fornire l’interpretazione autentica (di competenza del Potere Legislativo -esercitato “d’iniziativa” o delegato-).


E’ giusto il caso di precisare che la II Sezione del Consiglio di Stato era deputata a emanare i pareri decisori e vincolanti in merito ai Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica presentati contro il Ministero della Difesa, quindi esercitava una funzione “sostanzialmente giurisdizionale”, e che dal 1° gennaio 2019 è stata “trasformata” in sezione giurisdizionale.


E’ di tutta evidenza come in questo modo il famoso “Principio di Separazione dei Poteri” si sia notevolmente affievolito, rendendo molto sfumati ed elastici i confini tra i tre Poteri.

Cleto Iafrate

1 C. Iafrate, “L’alba dell’associazionismo sindacale militare e i suoi ostacoli – Alcune considerazioni in merito all’asserita confusione dei ruoli; tra Dirigenti sindacali e Rappresentanti militari”.


2 Sugli aspetti di dettaglio in merito alla suddetta circolare ed al suddetto parere, si veda C. Iafrate, Associazioni militari a carattere sindacale: cronaca di un disinnesco.

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