Pensioni

AUMENTO PENSIONI MILITARI E FORZE DI POLIZIA COL RINNOVO DEI CONTRATTI STATALI

Il rinnovo della parte economica dei contratti nel pubblico impiego per il triennio 2016-2018 avrà risvolti anche sui trattamenti previdenziali di una ampia fetta di dipendenti pubblici. Questo determinerà un aumento di pensione e trattamento di fine servizio e di fine rapporto, grazie al rinnovo della parte economica dei contratti di pubblico impiego. Per effetto delle disposizioni dei nuovi Ccnl (contratti collettivi nazionali), difatti, i benefici economici derivanti dai rinnovi contrattuali devono essere considerati per intero a favore del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza dei contratti rinnovati.

Ma procediamo per ordine e vediamo di fare chiarezza in merito all’aumento pensioni col rinnovo dei contratti statali: ai lavoratori di quali comparti spetta, come si calcola l’aumento della pensione e della buonuscita, quando viene liquidato.

I lavoratori che sono cessati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 otterranno il ricalcolo della propria pensione dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2017 e dal 1° marzo 2018; chi è andato in pensione tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 otterrà il ricalcolo dal 1° gennaio 2017 e dal 1° marzo 2018 e chi è andato in pensione tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2018 si vedrà ricalcolata la pensione dal 1° marzo 2018. Il calcolo finale comprenderà così l’intero importo dell’aumento contrattuale riconosciuto nel triennio 2016-2018 anche se i benefici economici possono decorrere da un momento successivo a quello della data di pensionamento. Complessivamente i pensionati del triennio 2016-2018 otterranno un beneficio medio retributivo di circa 80-90 euro lordi al mese che si trascineranno quindi anche sulla pensione. Nulla naturalmente è dovuto nei confronti dei pensionati prima del 1° gennaio 2016 che non sono rientrati nel perimetro di applicazione del nuovo contratto. Dopo nove anni con le retribuzioni bloccate, al pubblico impiego viene così riconosciuto il diritto di un piccolo recupero del potere d’acquisto perso in questi anni. 

Ai fini della buonuscita

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la buonuscita, per la formazione della quale sarà valida la retribuzione in vigore alla data di cessazione: pertanto i pensionati nel 2016 avranno titolo al ricalcolo dell’indennità solo con riferimento alle voci pensionabili relative al primo aumento, scattato il 1° gennaio 2016, ma non di quelli corrisposti in data posteriore alla cessazione. I pensionati nel 2017 avranno diritto al ricalcolo dell’indennità con riferimento alle voci pensionabili vigenti dal 1° gennaio 2017. In sostanza i pensionati nel 2016 e nel 2017 ai fini della buonuscita raccoglieranno ben poco perchè gli aumenti corrisposti nel primo biennio risultano quasi irrisori, una parte poco significativa di quello che è l’aumento contrattuale a regime.


Insomma si tratta di una somma che, seppur minima, indennizzerà i pensionati congedati durante il blocco contrattuale, a differenza di quanto avvenuto per chi era andato in pensione durante il blocco delle promozioni e degli assegni di funzione che ancora, ad oggi, sono destinatari di una palese diversità di trattamento

Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d’ufficio da parte dell’Inps senza bisogno che il pensionato presenti un’apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto