Difesa

LA RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE E’ UNA TELA DI PENELOPE, L’EUROPA LA TESSE IL GOVERNO LA DISFA

La giurisprudenza sembra aver preso una piega favorevole per i diritti associativi dei militari, in particolare con le recenti pronunce di rimessione alla Consulta per le questioni di Legittimità Costituzionale sollevate  dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. Veneto. Ma se il diritto va nella direzione dei diritti associativi, il governo sembra aver preso la strada opposta con un disegno di legge di Riforma della Rappresentanza Militare, richiesta anche dalla senatrice Pinotti quando però ancora non era ai vertici del dicastero Difesa. Nella sostanza si tratta ben poco di riforma, ma piuttosto di tante parole e poche innovazioni, insomma, un gran polverone di carte senza cambiare nulla.

Non solo. Si è in procinto di elargire un ulteriore proroga della Rappresentanza militare, giustificata forse dal rinnovo contrattuale o forse, ancora, dalla Riforma della stessa Rappresentanza militare, la cui abolizione sembra essere talmente ardua da giustificare una Tela di Penelope dai risvolti incomprensibili: mentre nell’Odissea l’attesa aveva uno scopo preciso e determinato, il continuo procrastinare del Governo non ha senso se non quello di ledere i diritti dei militari.

Ecco gli emendamenti in merito presentati al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, ritenuti inammissibili e presentati da Emanuela Corda ed altri deputati M5S.

9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83, 84 della legge 1o aprile 1981, n. 121. L’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell’economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.

9-ter. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all’articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all’articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l’ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall’amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.

9-quater. Le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del libro IV, titolo IX, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis.

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