INAMMISSIBILE IL RICORSO DEI MARESCIALLI -8: LEGITTIMAZIONE DUBBIA DEL CODACONS, RICORRENTI ESTRANEI E DIFETTI DI NOTIFICA
Nell’adunanza del 4 luglio il Consiglio di Stato con estensore Francesco Paolo Tronca ha esaminato il ricorso dei marescialli -8 dell’Arma dei carabinieri. I ricorrenti – si legge nel testo – sono militari in forza all’Arma dei Carabinieri, per lo più inquadrati – prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95 – come Marescialli Aiutanti sostituti di pubblica sicurezza, ovverosia nel grado apicale del ruolo degli ispettori. Per meglio comprendere la sostanza delle censure proposte dai ricorrenti, è opportuno premettere che nell’ordinamento precedente al d. lgs. n. 95/2017, il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro livelli gerarchici ed una qualifica (luogotenente), che non costituiva un grado gerarchico). In sostanza, quindi, gli ispettori erano inquadrati nei gradi di Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo capo, Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; a quest’ultimi poteva inoltre essere conferita la “qualifica” di luogotenente. L’attuale sistema prevede, invece, i gradi di Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo capo, Maresciallo maggiore e Luogotenente, con relativa possibilità di attribuzione della “qualifica” di carica speciale.
In buona sostanza si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica.
Il grado di M.A.s.U.P.S. è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di Maresciallo maggiore e di Luogotenente. In estrema sintesi, i ricorrenti denunciano l’illegittimità riflessa dei provvedimenti de quibus, in virtù dell’asserita incostituzionalità delle norme che hanno disposto l’istituzione del nuovo grado apicale di Luogotenente, con conseguente sottrazione del grado apicale agli ex M.A.s.U.P.S con anzianità inferiore a otto anni, i quali, per effetto del riordino, hanno conseguito la qualifica di Maresciallo maggiore.
I ricorrenti con un unico articolato ed articolato motivo di ricorso, chiedono, previo accoglimento dell’istanza cautelare ed eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, l’annullamento o la disapplicazione dei provvedimenti gravati in quanto adottati in violazione degli artt. 3, 35, 26, 76, 97 e 117 Cost.; art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU; artt. 15 e 21 della Carta di Nizza e dei principii di non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, nonché viziati da eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del Codacons ai fini del presente atto di intervento volontario. Rileverebbe inoltre secondo il Consiglio di Stato l’inammissibilità del ricorso collettivo in virtù della disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti, dal momento che talune posizioni risulterebbero addirittura estranee all’impugnazione proposta, il ricorso sarebbe dunque inammissibile in virtù della rilevata eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti.
Infine – sottolinea il Consiglio di Stato – il ricorso, con motivo assorbente, è inammissibile per mancata prova della notifica nei termini di legge ad almeno un controinteressato e non sussisterebbero, nondimeno, i presupposti per l’ammissibilità della richiesta integrazione del contraddittorio mediante notifica per mezzo di pubblici proclami. Va rilevato, infatti, come dall’esame degli atti di causa non risulti la prova del perfezionamento della notifica ai controinteressati intimati, peraltro solo asseritamente tali, non essendo stata comprovata la loro effettiva qualità, rispetto al ricorso stesso, di soggetti titolari di un interesse legittimo «uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente.
L’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 dispone che, nel termine di cui al comma 1, “il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione …”.
Detta prova – sottolinea il Consiglio di Stato – come s’è detto, non risulta nel caso all’esame, “presentata”, neppure oltre il termine di legge; adempimento, che, ove comunque effettuato entro il termine del passaggio in decisione del ricorso per la pronuncia sul parere di competenza di questo Consiglio, sarebbe valso a rendere il ricorso invero ammissibile ( pur a condizione che risultasse in ogni caso rispettato il termine per la proposizione).