VISITE FISCALI: PER LE FORZE DI POLIZIA CAMBIA POCO
Il Siulp fornisce dei chiarimenti in ordine ai recenti aggiornamenti della disciplina concernente le visite fiscali. “Come abbiamo già avuto modo di spiegare le Forze dell’Ordine sono state escluse dalla riforma delle visite fiscali attuata dalla Ministra Madia; per poliziotti, carabinieri e militari quindi le fasce di reperibilità non cambiano (09:00-13:00 la mattina e 15:00-18:00 il pomeriggio) e le visite fiscali non saranno gestite dal Polo Unico dell’INPS come invece avviene per gli altri dipendenti pubblici e privati. Per le Forze di Polizia il testo della riforma delle visite fiscali si applica solamente per la parte in cui si parla della reiterazione delle visite e delle fasce di reperibilità. Anche per i lavoratori di Polizia, infatti, viene espressamente escluso il vincolo dell’unicità della visita medica che quindi può essere anche ripetuta nel periodo di prognosi indicato nel certificato. Prima dell’entrata in vigore della riforma, anche per effetto di alcune pronunce giurisprudenziali, il medico poteva recarsi al domicilio indicato nel certificato medico per una sola volta.
Oggi non è più così, perché nel decreto ministeriale si legge che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva. Aver ricevuto una volta il controllo del medico, quindi, non esonera dall’obbligo di rispettare la reperibilità negli orari delle visite fiscali. Inoltre, così com’era prima dell’attuazione della riforma, le visite fiscali potranno essere effettuate anche nei giorni festivi o di riposo del dipendente, purché siano compresi nel periodo di prognosi medica. Confermata anche la possibilità di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia se in prossimità di giornate festive o del riposo settimanale. Con circolare ministeriale nr. 333.Al9807.F.7/7281-2011 del 14/9/2011 il Dipartimento della P.S. ha reso noti gli elementi di risposta forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in ordine alla applicazione dell’articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge 6 luglio 2011 nr. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, nr. 111) che ha introdotto modifiche all’art. 55 septies (commi da 5 a 5 ter) del decreto legislativo nr. 165/2001 in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, estendendo tali previsioni anche al personale in regime di diritto pubblico tra cui è compreso quello appartenente alla Polizia di Stato. Al riguardo, la circolare citata esplicita il contenuto del parere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla corretta interpretazione da attribuire alla norma che prevede l’obbligatorietà del controllo della malattia. A margine delle precisazioni fornite, la Ministeriale richiama integralmente la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane 333.Al9807.F.7/7281-2011, del 14 settembre 2011, la quale prevede che: “nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico…”
L’art. 2 del decreto del 18/12/2009 nr. 206, prevede le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità. La problematica è stata oggetto di apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica reso in occasione di uno specifico quesito posto dal Ministero della Difesa. Tale parere evidenzia che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di reperibilità riguardano: o patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, lettera a) o malattie per le quali già in precedenza l’Amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, lettera c, d, che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti). Nei casi di malattia per causa di servizio riconosciuta occorre che l’Amministrazione sia in possesso della relativa documentazione formale. Al riguardo sarà opportuno che il dirigente dell’ufficio richieda e consulti gli atti matricolari. Allo scopo di individuare più dettagliatamente le tipologie di infermità ricadenti nelle categorie per le quali è prevista l’esclusione dall’obbligo di reperibilità si può far riferimento alle “linee guida in attuazione del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della salute, 11 gennaio 2016, previsto dall’art. 25 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 151”, emanate dal Coordinamento generale medico legale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Allorquando la certificazione di malattia proviene dai sanitari della Polizia di Stato, considerato che l’art. 2 del decreto del 18/12/2009 nr. 206, prevede tra le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità le malattie per le quali già in precedenza l’Amministrazione ha avuto diretta contezza o per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta.
Pertanto, alla luce dell’accertamento del medico del datore di lavoro pubblico, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che l’Amministrazione abbia già avuto diretta contezza del fatto attraverso un accertamento legalmente effettuato. Di conseguenza, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di esperire visita fiscale, il dipendente non è tenuto all’obbligo di reperibilità con la conseguenza che, allorquando, senza alcun preventivo avviso, non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare, non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all’applicazione delle relative sanzioni. Occorre, tuttavia, considerare che il dipendente ha comunque l’obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti del datore di lavoro. Al riguardo, è di riferimento la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro nr. 13955/2005 del 7 luglio 2015 che ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che ritardi colposamente la guarigione della malattia o aggravi il suo stato.