Veterani della Difesa: ecco chi può fare domanda, i requisiti e i casi di esclusione
Un riconoscimento atteso: chi sono i nuovi “Veterani della Difesa”
Con l’entrata in vigore del recente decreto, il Ministero della Difesa ha posto una pietra miliare nel riconoscimento formale del servizio reso dai militari italiani. Il provvedimento estende il titolo onorifico di “Veterano della Difesa” a tutto il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri che abbia servito il Paese con onore, anche senza riportare menomazioni in servizio. Inoltre, viene istituito il nuovo titolo di “Veterano delle missioni internazionali”.
Non si tratta solo di una mera medaglia da esibire sul petto: è un atto di giustizia morale verso chi ha prestato servizio meritorio, spesso silenzioso, lontano dai riflettori.
Chi può fregiarsi del titolo? Tutti i requisiti, nero su bianco
Veterano della Difesa:
È destinatario del riconoscimento del titolo onorifico di “Veterano della Difesa” il personale militare, in servizio o in congedo, dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri che si trovi in almeno una delle sottoelencate condizioni:
- Hanno riportato traumi fisici o psichici invalidanti durante attività operative o addestrative in Patria o all’estero.
- Sono stati decorati al valor militare.
- Sono in possesso cumulativo di questi tre requisiti:
- 25 anni di servizio effettivo, o onorificenza dell’Ordine Militare d’Italia, o decorazioni al merito;
- Valutazione “eccellente” negli ultimi cinque anni;
- Assenza di condanne definitive per delitto non colposo o sanzioni disciplinari non riabilitate.
Veterano delle missioni internazionali:
Oltre a quanto sopra, il militare deve aver partecipato ad almeno un’operazione fuori dal territorio nazionale, come da elenco specificato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa (Allegato B).
Non solo titoli: arrivano anche le medaglie al merito
Il decreto prevede l’istituzione di due medaglie al merito, simboli tangibili dei riconoscimenti:
- Medaglia di “Veterano della Difesa”
- Medaglia di “Veterano delle missioni internazionali”
Chi già possiede il primo titolo e acquisisce i requisiti per il secondo, riceverà automaticamente anche la seconda medaglia, senza ulteriori istanze, mediante semplice atto interno del Comandante di corpo.
Come si presenta la domanda? Tutto il flusso, dal basso verso l’alto
Le istanze possono essere presentate solo su iniziativa degli interessati, ad eccezione dei casi di militari deceduti. Il flusso prevede tre livelli gerarchici di gestione:
- Livello 3 (EDRC Istruttori): ricevono, verificano e inoltrano le domande.
- Livello 2 (Vertici d’Area/Alti Comandi): aggregano e controllano gli elenchi.
- Livello 1 (Autorità convalidante): convalidano le richieste e le trasmettono a PERSOMIL, che emette il provvedimento.
Documentazione richiesta:
- Istanza in carta semplice (Allegato 2)
- Dichiarazione sostitutiva sull’assenza di condanne (Allegato 3)
- Informativa privacy (Allegato 4)
Concessione postuma: quando l’onore si trasmette ai familiari
Il decreto tutela anche la memoria dei caduti. Per i militari deceduti in servizio o in operazioni, l’istruttoria parte d’ufficio dall’ultimo EDRC di appartenenza. Il titolo può essere concesso ai familiari superstiti secondo quest’ordine di priorità:
- Coniuge superstite (se non separato con addebito)
- Primogenito/a
- Genitore più anziano
- Fratello o sorella maggiori
Per i militari deceduti dopo il congedo, i congiunti possono presentare istanza spontanea, ma la concessione è unica e indivisibile.
Quando il titolo si perde: revoche, errori e ripristini
Il decreto prevede casi di perdita automatica del titolo, in particolare per:
- Incapacità giuridica (art. 1425 del C.O.M.);
- Condanne penali sopravvenute;
- Falsi dichiarativi nelle domande.
In caso di errore amministrativo o concessione impropria, PERSOMIL può revocare o annullare il riconoscimento. Tuttavia, è anche possibile ripristinare il titolo in caso di riabilitazione, estinzione del reato, riacquisto della cittadinanza o reintegro nel grado militare (art. 1430 del C.O.M.).
Diplomi solo digitali: nessun duplicato o dichiarazione sostitutiva
I diplomi di concessione sono rilasciati esclusivamente in formato digitale. Non sono previste copie cartacee né dichiarazioni sostitutive. In caso di necessità d’ufficio, i dati possono essere richiesti a PERSOMIL che li trasmetterà in modalità interoperabile.
Fase transitoria: precedenza a caduti e decorati
Fino al 31 dicembre 2025, hanno priorità assoluta:
- Militari deceduti in servizio o in operazioni
- Militari invalidi per cause di servizio
- Militari decorati al valor militare
I contingenti massimi annui stabiliti per ciascuna Autorità convalidante sono già determinati (es. 10.000 per Esercito e Carabinieri, 5.000 per Marina e Aeronautica, 100-300 per organismi centrali). Solo i casi di personale deceduto potranno essere eccezionalmente autorizzati oltre i limiti.
Onore e memoria: un gesto di giustizia che mancava
In un tempo in cui la memoria del sacrificio tende a sbiadire, questo decreto rappresenta un risarcimento morale e simbolico per uomini e donne che, in silenzio, hanno contribuito alla sicurezza e alla dignità dell’Italia.
Non è solo una questione di medaglie o titoli: è una questione di rispetto e riconoscimento per chi ha servito con onore. Anche se non ha riportato ferite visibili, anche se non ha marciato sotto i riflettori. L’Italia ha il dovere di ricordare i suoi veterani — tutti.
📎 Documentazione Ufficiale – Veterani della Difesa
Consulta e scarica i documenti essenziali per presentare l’istanza di concessione dei titoli onorifici:
- 🔗 Disposizioni applicative del Decreto Ministeriale – 21 febbraio 2025 (PDF)
- 📝 Annesso 2 – Istanza di conferimento titolari (RTF)
- 🧾 Annesso 3 – Dichiarazione sostitutiva titolari (RTF)
- 🔐 Annesso 4 – Informativa trattamento dati personali (RTF)
- 👤 Annesso 6 – Dichiarazione sostitutiva congiunti superstiti (RTF)
- 🖊️ Annesso 7 – Istanza congiunti superstiti (RTF)
💡 Tutti i file sono forniti dal sito ufficiale del Ministero della Difesa – difesa.it