Un Carabiniere alle sue dipendenze ha una relazione con una collega. Maresciallo non lo comunica e salta la promozione
La Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha giudicato un maresciallo donna dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze “NON IDONEO” all’avanzamento in quanto, “nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter bene disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.”
Il Maresciallo era stato destinatario di una consegna di 4 giorni per la seguente motivazione:
“Venuta a conoscenza che un carabiniere allievo maresciallo alle sue dirette dipendenze aveva intrapreso relazione sentimentale con una collega maresciallo comandante di squadra allievi marescialli effettiva ad altro plotone dello stesso reparto, ometteva di comunicarlo alla linea gerarchica, contribuendo così a tenere celata all’amministrazione una situazione potenzialmente fonte di disservizi e meritevole invece di essere valutata per l’adozione di eventuali provvedimenti a tutela sia della funzionalità del reparto sia della credibilità e della trasparenza dell’azione di comando. Mancanze commesse a Firenze nel grado di maresciallo dal Dicembre 2016 al 17 Febbraio 2017″.
Il maresciallo ha quindi proposto ricorso al T.A.R.. Il collegio ha sottolineato che il “provvedimento impugnato ha comportato il giudizio sulla promozione per anzianità avuto riguardo alla singola persona e non a comparazioni con altri aspiranti alla promozione per anzianità, trattandosi di promozione a ruolo aperto ai sensi dell’art. 1056 del codice dell’ordinamento militare.”
Il T.A.R. ha inoltre evidenziato “che la citata sanzione disciplinare non è idonea a sorreggere il diniego di promozione. Parte ricorrente ha riportato nel periodo in cui sono stati accertati i fatti che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare una valutazione di “superiore alla media”. Ne consegue che la stessa autorità militare ha ritenuto i fatti sanzionati come non idonei ad influire sulla qualità del servizio svolto dalla ricorrente. Il ricorso merita pertanto accoglimento.”
Il T.A.R. ha dunque annullato il provvedimento della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.