Ufficiale “rimproverato” perché non riceve la posta elettronica con l’ordine di partecipare ad una cerimonia
Un ufficiale della Marina Militare è stato sottoposto, da parte del Comando di appartenenza, a procedimento disciplinare, con la motivazione di non essersi presentato “alla cerimonia per i festeggiamenti di Santa Barbara non prendendo parte allo schieramento previsto nel comprensorio militare”. Tale comportamento veniva considerato dimostrativo di “negligenza nell’espletamento del servizio disposto, ai sensi dell’art. 729 del d.P.R. 90/2010” recante disposizioni in materia di esecuzione di ordini.
Nel procedimento disciplinare, il ricorrente aveva addotto, a sua discolpa, il malfunzionamento della rete internet e un black out del server del Comando generale, che gli avrebbe impedito di ricevere posta elettronica, tra cui quella di trasmissione del citato ordine di servizio; in merito, aveva prodotto una testimonianza scritta di un collega. Inoltre, il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza del fatto che il personale alle sue dipendenze avrebbe partecipato all’evento, in quanto egli era “distaccato in altro immobile”, con conseguente impossibilità di “una costante azione di osmosi informativa”. Dunque, l’assenza alla cerimonia non sarebbe dipesa da negligenza, ma dalla mancata trasmissione dell’ordine di servizio con forme idonee ad assicurarne la conoscenza. A conclusione del procedimento disciplinare, veniva inflitta al ricorrente la sanzione del rimprovero.
Il ricorrente impugnava il provvedimento con ricorso gerarchico, evidenziando le seguenti circostanze: la data della cerimonia poteva essere conosciuta solo attraverso l’ordine di servizio, che non gli era stato recapitato per il malfunzionamento della casella di posta elettronica; in merito a tale malfunzionamento nessun accertamento tecnico sarebbe stato effettuato ai fini del procedimento disciplinare; la convocazione alla cerimonia era stata effettuata direttamente dal Comandante in II per tutto il personale, compreso quello dipendente dal ricorrente, quindi egli non poteva esserne a conoscenza.
Il ricorso gerarchico veniva respinto. Nelle premesse, tale decisione rilevava che: la trasmissione degli atti all’interno del Comando avveniva in via informatica; ogni superiore era tenuto a conoscere la situazione di impiego del personale assegnatogli anche se logisticamente destinato in sedi differenti; il ricorrente rivestiva il grado più elevato ed era l’unico Ufficiale, tra il personale comandato in rappresentanza della Capitaneria di porto alla cerimonia in questione; non risultava alcun malfunzionamento o black out del server che avrebbe compromesso la ricezione della posta elettronica da parte del ricorrente; l’inciso relativo alla mancata diligenza, contenuto nella motivazione della sanzione disciplinare, si riferiva ad “un comportamento conseguente ed implicito nella mancata partecipazione alla cerimonia” e la sanzione era stata comminata solo per la mancata partecipazione alla cerimonia; non vi era spazio per alcuna incomprensione in merito alla sanzione comminata, che era quella del rimprovero; non vi era stata violazione alcuna delle prerogative difensive.
L’ufficiale presenta dunque ricorso al Presidente della Repubblica, valutato dalla prima sezione del Consiglio di Stato. Venendo alle censure formulate avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, la Sezione rileva che, “in tema di sanzioni disciplinari di corpo del personale militare, l’Amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare. Pertanto, il Giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e (o) arbitrarietà.
La valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare commessa dall’incolpato e la determinazione della sanzione adeguata rientrano dunque tra gli apprezzamenti di merito, il cui giudizio è insindacabile se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.”
Il Consiglio di Stato evidenzia, inoltre, quanto già sottolineato nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico ovvero “che non risultava alcuna comunicazione ufficiale dalla quale si potesse evincere il malfunzionamento della casella di posta elettronica del ricorrente, né il black out del server; la posta elettronica era utilizzata per la trasmissione degli atti non solo in relazione al CAD, ma anche per motivi logistici, essendo la Capitaneria di porto dislocata su quattro edifici; la mancata diligenza è richiamata in motivazione in quanto “comportamento conseguente e implicito nella mancata partecipazione alla cerimonia”, la sanzione, sulla quale non poteva ingenerarsi alcun equivoco trattandosi di rimprovero, era stata irrogata per tale omissione; era proporzionata rispetto alla violazione compiuta e nessuna lesione del diritto alla difesa si era verificata.”
La Sezione del Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il ricorso sia infondato e respingendolo.