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UFFICIALE CHIEDE COPIA DEI DOCUMENTI ALL’AMMINISTRAZIONE. CONSIGLIO DI STATO: E’ “PASSATO TROPPO TEMPO”

(di Enrico Michetti) Bizzarra vicenda
è giunta all’attenzione del Consiglio di Stato il quale ha dovuto esaminare la
richiesta di accesso presentata da un’ufficiale dell’esercito diretta ad
ottenere copia dei documenti relativi ad una procedura concorsuale svoltasi
quarant’anni fa.


Nel 2012 l’ufficiale presentava tale istanza
all’Accademia Militare motivandola con riferimento alla necessità di
tutela di propri interessi in sede di ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. Per l’ufficiale i documenti consegnati dall’Accademia non erano
sufficienti ed iniziava così, senza successo, un escalation giudiziale che
vedeva dapprima investita della vicenda la Commissione per l’Accesso ai
Documenti Amministrativi, poi il TAR ed ora il Consiglio di Stato.
Davanti al Consiglio di Stato l’Ufficiale sostiene
di aver diritto di accedere agli atti amministrativi in contestazione, in
quanto da essi potrebbe far emergere una più consona ricostruzione della
propria carriera militare e, quindi, di poter oggi adire il Giudice del Lavoro
al fine di ottenere un risarcimento dei danni morali e patrimoniali da perdita
di chance, non avendo potuto intraprendere legittimamente una carriera
nell’Arma dei Carabinieri.
Una tale motivazione, però, non convince la Quarta
Sezione del Consiglio di Stato che anzi parla di temerarietà della lite
eventualmente intrapresa solo oggi dall’ufficiale contro i provvedimenti
concorsuali di quarant’anni fa.
L’attualità e la concretezza
dell’interesse, da tutelare mediante l’accesso, non possono ritenersi sussistenti
qualora l’istante si attivi a distanza di molti anni dalla formazione dei
provvedimenti di cui si richiede l’ostensione: in effetti, stante
l’impossibilità di esercizio dell’azione giurisdizionale – o, meglio, la
temerarietà della lite eventualmente instaurata -, può affermarsi, che
l’esercizio dell’accesso si risolverebbe in una mera curiosità, non tutelata
dall’ordinamento
“.
È
questo il principio sancito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato che
nella sentenza del 14.4.2015
 ha
precisato come la validità della graduatoria del concorso non è, ormai, più
contestabile e di conseguenza, risulta pretestuoso il richiamo alle chance
professionali e morali per obbligare l’amministrazione ad esibire una
documentazione che, dagli atti prodotti, risulta di incerta esistenza. 
Ugualmente, un’azione diretta ad ottenere un
risarcimento dei danni patiti per un asserito scorretto esercizio della
discrezionalità da parte della commissione in sede di valutazione delle prove
concorsuali eseguite nel 1975, potrebbe configurare un abuso del diritto di
azione connesso al carattere temerario della lite ed alla responsabilità
aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oltre che contrario ai principi di
economia processuale, affidamento e ragionevolezza.

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