Ubriachi al volante nel mirino della Cassazione: per la condanna basta la prova “sintomatica” fornita dagli agenti
(di Avv. Umberto Lanzo) – Con una recente sentenza la Corte di Cassazione è intervenuta sul reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del Codice della Strada, chiarendo che tale reato può sussistere anche in assenza di una prova tecnica del tasso alcolemico.
I fatti e il procedimento penale
I fatti traggono origine dalla condanna in appello del ricorrente alla pena di 6 mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, oltre alla revoca della patente, per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, provocando un incidente stradale. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto utilizzabili gli accertamenti ematici effettuati dagli Spedali Civili su richiesta della Polizia Giudiziaria, nonostante la mancata prova della presenza di un difensore. La Corte di Appello aveva invece dichiarato tali accertamenti inutilizzabili, pur confermando la condanna sulla base delle sole dichiarazioni degli agenti intervenuti.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’impossibilità di stabilire con certezza, in assenza di dati tecnici, il superamento della soglia alcolemica di 1,5 g/l. Secondo il ricorrente, gli elementi sintomatici riferiti dai testimoni (stato confusionale, incidenti, mancata risposta agli agenti) non sarebbero sufficienti per ritenere integrato il reato contestato, né per disporre la revoca della patente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno richiamato il proprio costante orientamento, secondo cui l’esame ematico non è una prova legale e lo stato di ebbrezza può essere desunto, anche per le ipotesi più gravi del reato (superamento del tasso di 1,5 g/l), da elementi sintomatici correttamente valutati dal giudice.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva logicamente motivato sulla sussistenza della condizione di alterazione psicofisica sulla base di precisi elementi fattuali, quali l’alito acre di alcol, l’incapacità di controllare il veicolo e di rispondere alle domande degli agenti. Il ricorso si limitava invece a riproporre una diversa lettura delle prove, cosa preclusa in sede di legittimità.
Per tali ragioni la Cassazione ha concluso che, pur non essendovi una prova tecnica del tasso alcolemico, la sentenza impugnata aveva correttamente argomentato la sussistenza del reato sulla base di una valutazione logica e coerente degli elementi sintomatici. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conferma della responsabilità penale dell’imputato.
La pronuncia in esame ribadisce dunque un consolidato principio di diritto: la mancanza di una misurazione tecnica del tasso alcolemico non impedisce una condanna per guida in stato di ebbrezza, ove sussistano solidi e coerenti elementi per ritenere l’alterazione derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche.
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