“Troppo bassa per entrare in Polizia”. Aspirante Vice Ispettore vince il ricorso al Consiglio di Stato
Il Ministero Interno ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha accolto il ricorso proposto da un aspirante allievo Vice Ispettore di Polizia indetto nel 2015. Il provvedimento di esclusione era basato sulla inidoneità al servizio per “deficit staturale”, essendo risultata la sua statura di cm 1,58, quindi al di sotto del requisito dell’altezza minima di cm 1,61, previsto, per le candidate di sesso femminile.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello proposto dalla Polizia di Stato infondato.
In particolare i giudici amministrativi hanno sottolineato che il regolamento emanato con il D.P.R. 207 del 17 dicembre 2015, entrato in vigore il 13 gennaio 2016, all’art. 3 ha previsto che : “i candidati dei concorsi per il reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato A, correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato A costituisce parte integrante del presente regolamento”.
All’art. 5 comma 3 ha previsto una disciplina transitoria, per cui “le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del medesimo regolamento, “Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato quindi è ormai consolidata nel ritenere che la previsione dei limiti di altezza contenuta nel bando di concorso pubblicato prima della entrata in vigore del regolamento 207/2015 non possa più trovare applicazione, essendo stato già espunto dall’ordinamento il limite di altezza per l’accesso alle Forze di Polizia, con l’entrata in vigore della legge n. 2 del 2015.
Pertanto, non sussistendo più una adeguata dimostrazione in ordine alla specificità delle mansioni che avrebbe potuto giustificare il permanere di una previsione escludente fondata sul parametro dell’altezza, emerge palesemente il contrasto del bando con la direttiva 2000/78/CE, che vieta ogni discriminazione nell’accesso al lavoro anche pubblico, se non è giustificata dalle concrete mansioni svolte; ciò anche con riferimento alle forze di Polizia.
La Corte di Giustizia, infatti, ha affermato, sulla base della formulazione della Direttiva 78/2010, che, per non costituire una discriminazione, la differenza di trattamento deve essere fondata su una caratteristica che costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il contrasto con la disciplina comunitaria comporta, quindi, la disapplicazione della norma regolamentare, che ha rinviato l’entrata in vigore della nuova disciplina ai bandi di concorso pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore.
L’entrata in vigore delle norme regolamentari, in sostanza, per effetto delle richiamate norme di legge preesistenti alla pubblicazione del bando, ha impedito in radice l’applicabilità delle norme precedenti, in quanto ormai abrogate e non più utilizzabili come parametri tecnici per l’operato delle commissioni mediche che devono valutare l’idoneità fisica dei candidati.
Inoltre, l’immediata applicabilità della nuova previsione sui limiti di altezza è stata affermata anche sulla base di una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, tesa a non creare disparità di trattamento ingiustificate tra concorrenti appartenenti alla medesima classe di soggetti, disparità che rinverrebbero la propria causa nella mera scissione temporale stabilita per l’entrata in vigore delle nuove previsioni.
Il principio costituzionale del divieto di discriminazione delle persone sulla base dell’altezza è stato basato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1993, per cui “il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest’ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono”.