Editoriale

Trasferimenti dei militari: diritti già scritti, battaglie ancora necessarie. La lezione del Consiglio di Stato

Un diritto riconosciuto, non una rivoluzione

Leggere una sentenza del Consiglio di Stato è, talvolta, come aprire una finestra per far uscire l’aria viziata, perché restituisce ordine a ciò che ordine aveva già, almeno sulla carta.

Qui non siamo di fronte a una rivoluzione giuridica. Siamo davanti a qualcosa di più semplice: il riconoscimento di un diritto che era già scritto. Un trattamento economico previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86. Un’indennità che qualcuno aveva tentato di negare a militari che rientravano pienamente nelle condizioni fissate dalla norma.
Tant’è che militari dell’Aeronautica Militare, assistiti dall’avvocato Michela Scafetta, hanno ottenuto grazie alla sentenza del Consiglio di Stato n. 01258/2026 una vittoria importante.

Una soddisfazione amara: il problema è culturale

La soddisfazione c’è, certo. Ma è una soddisfazione amara. Perché se un diritto ovvio deve attraversare i gradini della giustizia amministrativa fino al Consiglio di Stato per essere riconosciuto, significa che il problema non è solo economico. È culturale. È istituzionale. È, in ultima analisi, umano.

Questione di rispetto, non di soldi

Portare un contenzioso fino a quel livello non è una questione di soldi. È una questione di rispetto. Rispetto per uomini e donne in uniforme che si trovano a dover dimostrare, carte alla mano, di avere diritto a ciò che la legge già attribuisce loro. È irragionevole — e lo si può dire senza enfasi — che chi rientra nel novero dei destinatari di una specifica tutela debba difendersi da interpretazioni che sembrano rimaneggiare l’esistente per restringerlo, per svuotarlo, per piegarlo.

Il copione che si ripete sui trasferimenti dei militari

E qui nasce la seconda, più scomoda riflessione. Passano gli anni, cambiano i vertici, si susseguono le sentenze, ma sulla natura dei trasferimenti dei militari si ripete sempre lo stesso copione. Un tira e molla sfiancante. Una giurisprudenza che definisce, ribadisce, consolida. E amministrazioni che, ciclicamente, tornano a distinguere dove non c’è più da distinguere.

La definizione “limpida” del trasferimento d’autorità

La definizione è limpida: il trasferimento d’autorità è quello disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell’amministrazione, non per soddisfare esigenze personali o familiari dell’interessato. Non è una formula nuova. È un indirizzo consolidato, ribadito più volte. Eppure continua a essere oggetto di contese, come se la chiarezza normativa fosse una variabile interpretativa.

Una difficoltà che diventa sistemica

Da dove nasce questa difficoltà nel riconoscere la differenza tra trasferimento d’autorità e trasferimento a domanda? Il quesito non è polemico: è necessario. Perché quando un principio viene affermato “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale” e, nonostante ciò, viene rimesso in discussione, la questione smette di essere tecnica e diventa sistemica.

Il caso Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Il caso dei trasferimenti nel Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è emblematico. Sedi inserite in un elenco predisposto dall’amministrazione. Accesso regolato da una procedura a punteggio. Nessuna reale possibilità di rappresentare, valutare o far pesare esigenze personali o familiari. È davvero un trasferimento “a domanda”? O è, nella sostanza, un trasferimento disposto nell’interesse primario dell’amministrazione?

L’evidenza non basta senza consapevolezza

La risposta appare evidente a chiunque legga la legge e le sentenze che negli anni ne hanno chiarito l’applicazione. E tuttavia l’evidenza non basta. Non basta se non viene accompagnata da una consapevolezza diffusa, da una capacità di reagire, da una volontà di far valere i propri diritti.

Il rischio della rassegnazione

C’è, in chi osserva questa vicenda, una punta di amarezza ulteriore: quella che nasce di fronte alla rassegnazione. Perché quando una procedura non è gradita ma viene subita senza iniziative — anche legali — il rischio è che l’eccezione diventi prassi e la prassi diventi normalità.

In uno Stato di diritto, la normalità dovrebbe essere l’applicazione delle regole

E in uno Stato di diritto la normalità non dovrebbe mai essere la fatica di dimostrare ciò che è già stato riconosciuto. Dovrebbe essere, semmai, la naturale applicazione di regole chiare. Anche — e forse soprattutto — quando riguardano chi quelle regole è chiamato ogni giorno a farle rispettare.

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