TFS Polizia di Stato e sei scatti: il TAR Umbria mette l’INPS all’angolo e chiama il Prefetto come Commissario
(di Avv. Umberto Lanzo)
Il diritto negato: una pensione iniziata con il piede sbagliato
La vicenda ha inizio nel settembre 2017, quando un appartenente alla Polizia di Stato viene collocato in quiescenza a domanda. Con oltre 41 anni di servizio utile e un’età di 55 anni, il dipendente vantava tutti i requisiti per ottenere il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,5% nel calcolo dell’indennità di buonuscita, come previsto dall‘articolo 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987. Tuttavia, l’INPS ha liquidato il Trattamento di Fine Servizio (TFS) ignorando tale maggiorazione, costringendo il pensionato a una lunga battaglia legale iniziata formalmente con una diffida nel giugno 2022 e proseguita con un ricorso depositato nel settembre dello stesso anno.
Per comprendere meglio la situazione, si potrebbe dire che l’INPS si è comportata come un inquilino moroso che, dopo essere stato condannato a pagare gli affitti arretrati, consegna le chiavi ma si dimentica di pagare le spese condominiali e gli interessi, costringendo il proprietario a chiamare un ufficiale giudiziario per ottenere anche l’ultimo centesimo.
Il castello di carte dell’INPS smontato dai giudici
In tribunale, l’istituto previdenziale ha tentato ogni strada per evitare il ricalcolo. L’ente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la colpa fosse del datore di lavoro, ha invocato una presunta prescrizione quinquennale e ha persino sostenuto che il beneficio spettasse solo in caso di cessazione involontaria dal servizio. Il TAR Umbria, con la sentenza dell’8 gennaio 2025, ha però respinto punto per punto queste tesi. I giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione decorre dal pagamento dell’ultima rata del TFS (avvenuto il 31 agosto 2020) e che l’INPS è l’unico soggetto debitore. Soprattutto, è stato ribadito che il TFS è una retribuzione differita che non richiede versamenti contributivi aggiuntivi per i sei scatti, a differenza del trattamento pensionistico.
L’adempimento “fantasma”: la beffa degli interessi a quota zero
Nonostante la condanna definitiva, l’INPS è rimasta inerte per mesi, ignorando la notifica della sentenza avvenuta a gennaio 2025. È stato necessario un secondo ricorso per ottemperanza, depositato nel luglio 2025, per smuovere l’amministrazione. Solo a quel punto l’ente ha richiesto al Ministero il nuovo “Modello PL2” e ha liquidato la sorte capitale: 7.772,78 euro netti. Tuttavia nel prospetto di liquidazione dell’8 luglio 2025, le voci relative a “Interessi su Capitale” e “Rivalutazione Monetaria” riportavano l’importo paradossale di “0.00”.
Il TAR “commissaria” l’ente: 60 giorni o arriva il Prefetto
La Sezione Prima del TAR Umbria, con la sentenza pubblicata il 10 dicembre 2025, ha messo fine a questo stallo burocratico. Il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza parziale dell’istituto, ordinando il pagamento immediato degli accessori del credito entro sessanta giorni. La decisione è pungente: se l’INPS non pagherà quanto dovuto per interessi e rivalutazione, scatterà automaticamente la nomina di un Commissario ad acta nella figura del Prefetto di Perugia (o suo delegato), che si sostituirà ai dirigenti dell’ente per firmare gli atti di pagamento.
Costi salati per le casse pubbliche
Oltre al ricalcolo e agli interessi, il ritardo dell’istituto graverà sulla collettività. I giudici hanno condannato l’ente al pagamento di ulteriori 1.000,00 euro per le spese di lite del giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha infatti sottolineato che l’INPS si è attivata solo dopo essere stata trascinata nuovamente in giudizio, confermando che il diritto dei lavoratori della Polizia di Stato non può essere sacrificato sull’altare di una burocrazia sorda ai comandi della magistratura.
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