TAR Lazio, stop alla sospensione del colonnello Cagnazzo: “Fragilità del quadro indiziario e valutazioni da rifare”
La premessa: il caso giudiziario che ha coinvolto Fabio Cagnazzo
Il colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo è finito al centro dell’inchiesta sull’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo a partire dal 2024. Arrestato e sottoposto a custodia cautelare, è tornato in libertà nel maggio 2025 dopo un primo annullamento della Corte di Cassazione, che ha censurato la tenuta dell’impianto cautelare.
A dicembre 2025 un secondo intervento della Suprema Corte ha ulteriormente indebolito il quadro accusatorio, disponendo un nuovo rinvio degli atti al Tribunale del Riesame. È in questo scenario, segnato da due pronunciamenti consecutivi della Cassazione, che si inserisce la decisione del Ministero della Difesa di sospendere precauzionalmente dal servizio l’ufficiale, ora finita sotto la lente del TAR Lazio.
Il ricorso contro il decreto di sospensione
Con ricorso n. 84/2026, pubblicato il 23 gennaio 2026, Cagnazzo ha impugnato il decreto dirigenziale del 10 ottobre 2025 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare aveva disposto la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego, ai sensi dell’art. 916 del Codice dell’ordinamento militare. Un provvedimento adottato, secondo l’Amministrazione, in ragione della pendenza di un procedimento penale per imputazioni ritenute tali da poter comportare la perdita del grado e la rimozione dal servizio.
Il principio richiamato dal TAR: discrezionalità ampia ma non automatica
Il TAR Lazio, Sezione Prima Bis, richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la sospensione precauzionale costituisce una “tipica manifestazione del potere discrezionale” dell’amministrazione, finalizzata a evitare un pregiudizio al “buon andamento e al prestigio dell’amministrazione”. Un potere che, ricordano i giudici, può fondarsi anche implicitamente sulla gravità del reato contestato e sulla posizione rivestita dal dipendente. Ma è proprio sul caso concreto che, per il Collegio, qualcosa non torna.
Le decisioni della Cassazione ignorate dal Ministero
Il TAR sottolinea un dato decisivo: la prima sentenza della Cassazione dell’8 aprile 2025 è anteriore al decreto di sospensione del 10 ottobre 2025. Una pronuncia che ha determinato la scarcerazione del colonnello il 23 maggio 2025 e che, secondo i giudici amministrativi, avrebbe dovuto essere attentamente valutata dall’Amministrazione. Non solo. A dicembre 2025 è intervenuto un secondo annullamento della Suprema Corte, che il TAR definisce idoneo a conferire una motivazione ulteriormente “rinforzata” alle censure già mosse in precedenza.
“Fragilità degli elementi” e carenza del quadro indiziario
Il passaggio più incisivo dell’ordinanza è quello in cui il TAR afferma che, alla luce delle pronunce della Cassazione, “può apparire non priva di fondamento la censura del ricorrente incentrata sulla fragilità degli elementi posti a fondamento della misura cautelare e della stessa colpevolezza”. Dalla lettura delle decisioni penali, aggiunge il Collegio, “sembra emergere una certa carenza del quadro indiziario tale da incidere anche sui gravi indizi di colpevolezza”. Un giudizio che non entra nel merito penale, ma che pesa come un macigno sul piano amministrativo.
La motivazione del decreto sotto accusa
Pur non negando “la gravità dell’imputazione”, il TAR rileva che il decreto di sospensione “non sembra avere adeguatamente considerato le ragioni della (prima) sentenza penale di Cassazione nel complessivo contemperamento degli interessi”. Un deficit motivazionale che, secondo i giudici, emerge anche dal fatto che il Tribunale del Riesame aveva disposto la scarcerazione esclusivamente per l’assenza di esigenze cautelari, “senza alcun accenno” a un profilo invece ritenuto rilevante dalla Cassazione: quello dei gravi indizi di colpevolezza.
L’ordinanza: accoglimento e ordine di riesame
Alla luce di queste considerazioni, il TAR accoglie la domanda cautelare “ai soli fini del riesame della fattispecie”, ordinando all’Amministrazione di rivalutare la sospensione tenendo conto degli elementi evidenziati in motivazione. Non una cancellazione automatica del provvedimento, ma un segnale netto: la discrezionalità amministrativa non può prescindere da due interventi consecutivi della Suprema Corte che hanno messo in discussione la solidità del quadro indiziario.
Prossima tappa: il giudizio di merito
Il Tribunale amministrativo ha fissato l’udienza pubblica di merito al 28 ottobre 2026, compensando le spese di fase. Nel frattempo, la decisione mette un punto fermo politico-amministrativo: non si può sospendere un ufficiale ignorando che la massima Corte ha già parlato, e parlato due volte, di un impianto indiziario che non regge.
Oltre le carte: il peso delle decisioni e il fattore umano
La decisione del TAR Lazio non si limita a un rilievo tecnico sulla motivazione di un atto amministrativo. Tra le righe emerge una valutazione più profonda, che incrocia diritto, responsabilità istituzionale e vicenda umana. Fabio Cagnazzo è un ufficiale superiore che, nell’arco di pochi mesi, ha conosciuto l’arresto, la detenzione, la scarcerazione disposta dalla Cassazione e poi una sospensione dal servizio adottata quando quelle stesse decisioni della Suprema Corte erano già agli atti. Un percorso segnato da ripetuti ribaltamenti giudiziari, che il TAR richiama senza indulgenza ma anche senza automatismi.
L’ordinanza non assolve né condanna: chiede all’Amministrazione di fermarsi, rileggere, rivalutare. Di interrogarsi se la sospensione sia stata davvero il frutto di un equilibrato contemperamento degli interessi o piuttosto l’effetto di una risposta rigida, forse affrettata, a un procedimento penale che la Cassazione ha già definito fragile sotto il profilo indiziario. È qui che il TAR sembra lanciare un messaggio chiaro: la tutela del prestigio dell’istituzione non può trasformarsi in inerzia valutativa, né in una sorta di automatismo punitivo che ignora le evoluzioni del processo penale.
Nel richiamare due volte la Suprema Corte, nel parlare di motivazione “rinforzata” e di “certa carenza del quadro indiziario”, il Collegio segnala che il tempo della sospensione non è neutro. Ogni giorno pesa sulla carriera, sulla reputazione e sulla vita personale di un uomo che, allo stato, non è stato giudicato colpevole. E se è vero che l’Amministrazione ha il dovere di proteggere se stessa, è altrettanto vero che ha l’obbligo di guardare agli atti nella loro interezza, senza selezionarli.
Il TAR non parla di accanimento, ma il sottotesto è evidente: quando le pronunce della Cassazione vengono marginalizzate o considerate irrilevanti, il rischio è che la sospensione precauzionale perda la sua funzione di tutela e assuma i contorni di una sanzione anticipata. Da qui l’ordine di riesame, che non è un dettaglio procedurale ma un invito formale a rimettere al centro la proporzionalità, la ragionevolezza e, inevitabilmente, anche la dimensione umana di una vicenda che dura da anni. In attesa del giudizio di merito, il TAR ricorda che il diritto amministrativo non vive in un vuoto: incrocia le persone, le loro storie e le conseguenze concrete delle decisioni pubbliche.
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