Il TAR di Catania dà ragione al sindacalista dei Carabinieri: “È abuso di potere”
Il TAR di Catania accoglie il ricorso di un segretario del sindacato militare carabinieri (SIM), difeso da Legalilavoro. Il Tribunale amministrativo annulla la scheda di valutazione, redatta per la terza volta dagli stessi compilatori dopo due annullamenti in autotutela, per violazione del dovere di imparzialità. I compilatori confermavano il declassamento del militare in tutte le valutazioni analitiche formulando il giudizio finale di “superiore alla media” e non più di “eccellente”. Anche perché non può immaginarsi, nonostante l’assenza di una puntuale previsione normativa che imponga l’astensione, la possibilità di infinita serie di annullamenti dovuta alla presenza degli stessi “valutatori” con conseguente rallentamento dell’operato amministrativo. Si tratta di un caso particolare in cui i superiori hanno, di fatto, abusato del loro potere di valutazione per raggiungere l’obiettivo improprio di limitare l’attività sindacale del segretario SIM.
Il TAR afferma che non è il mero annullamento di un provvedimento a determinare una situazione di incompatibilità con la singola persona fisica che lo ha redatto, quanto piuttosto la singolarità del caso di specie ove l’annullamento della scheda valutativa è intervenuto per ben due volte, così evidenziando una incapacità (o una pregiudizialità) in capo ai redattori di cui si impone la sostituzione. Il Tribunale riconosce che nel caso in esame non ricorresse un’ipotesi di astensione obbligatoria prevista esplicitamente dalla legge. Tuttavia richiama il principio di imparzialità previsto all’art. 97 Cost. e ritiene che l’obbligo di astensione ne rappresenti un corollario di portata generale: obbligo di astensione che conforma perciò anche l’ordinamento delle forze armate. Anche tale ordinamento infatti «si informa alla spirito democratico della Repubblica, ai sensi dell’art. 52, comma 3, Cost., di cui il principio di imparzialità insieme a quello del buon andamento sono espressione, operando, nello specifico, alla stregua di criteri regolatori della organizzazione degli uffici pubblici come pure del rapporto di servizio con i pubblici dipendenti che vi operano, compresi i militari».
Si rileva infine la decisione di oscurare le generalità, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6, Reg. UE 27 aprile 2016 n. 679), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.