Giustizia

Tabulati telefonici, freno ai pm. Ecco cosa cambia

Al pubblico ministero i tabulati telefonici solo per reati gravi (pena nel massimo di tre anni di reclusione o più e molestie telefoniche) e sempre sotto il vaglio del giudice. I paletti all’acquisizione dei tabulati, anche elettronici, sono posti dal decreto legge omnibus su giustizia, Irap, assegni familiari etc., approvato ieri dal consiglio dei ministri, che si applica anche ai procedimenti pendenti. Al centro dell’attenzione del governo l’art. 132 del codice privacy (dlgs 196/2003), che disciplina la conservazione da parte del fornitore di servizi di comunicazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati. Le esigenze da bilanciare sono quelle della giustizia penale e quelle della privacy individuale. In questo quadro si colloca l’art. 132 del codice privacy che, nella versione ante dl in commento, fissa a 24 e 12 mesi il termine di conservazione dei tabulati, rispettivamente telefonici e telematici; prevede l’acquisizione dei dati con decreto motivato del pubblico ministero (anche su istanza dell’imputato, indagato o persona offesa). Nel 2021, la sentenza della Corte di giustizia (causa C-746/18) ha formulato alcuni principi: per essere in regola con il diritto europeo (direttiva 2002/58) l’acquisizione dei tabulati deve essere limitato a forme gravi di criminalità ed a gravi minacce alla sicurezza pubblica e ci vuole un controllo del giudice sul pubblico ministero. Ci si è chiesti, dunque, quale potesse essere l’effetto della sentenza della Corte Ue e alcuni giudici di merito sono arrivati alla conclusione della non applicazione diretta dei principi della decisione citata, in mancanza di un intervento normativo chiarificatore a proposito di cosa debba intendersi per gravi reati o minacce. In questo contesto, il dl modifica e integra l’art. 132 del codice privacy. Innanzi tutto, si sostituisce il comma 3 dell’articolo, nel senso che l’acquisizione è possibile se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi. Altra modifica stabilisce che l’acquisizione può avvenire solo se i dati sono rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, e con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, indagato, persona offesa o di altre parti private. La modifica attua la prescrizione relativa al vaglio giudiziale e alla restrizione dell’ambito di applicazione a determinati reati. Viene aggiunto, poi, un comma 3-bis, che disciplina i casi di urgenza nell’acquisizione: la procedura prevede, prima, il decreto motivato del pm e, poi, comunque, la convalida del giudice. In sostanza le ragioni di urgenza e il fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini autorizzano il pm a procedere d’iniziativa, ma con vaglio a posteriori del giudice. Se il decreto del pm non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti, conclude il nuovo comma 3-bis, non possono essere utilizzati. Completa la manovra la norma di diritto transitorio, relativa ai dati già acquisiti in procedimenti pendenti. Per ritenere utilizzabili i dati già acquisiti ci vogliono due condizioni: che i dati già acquisiti su disposizione dell’autorità giudiziaria riguardino i casi di gravi reati indicati dalla nuova versione del comma 3 dell’art. 132, codice privacy; la convalida del giudice alla prima udienza o alla adozione del primo provvedimento dopo la data di entrata in vigore del d ldi ieri.

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