Giustizia

Stupefacenti: la Cassazione fissa i limiti della lieve entità

Recentemente, la Corte Suprema ha tentato di fissare i limiti per l’accertamento della lieve entità riguardo alla detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare, viene presa in considerazione la quantità di droga detenuta dal soggetto indagato: qualora il peso non superi alcuni valori prefissati si prevedono pene più miti e misure alternative alla detenzione carceraria. Tale criterio risulta ancora discutibile e suscettibile di possibili modifiche, ma è tuttavia un passo importante verso regole chiare e trasparenti in tema di uso di droghe.

Cosa prevede la legge

Come noto, l’art. 73 del d.P.R. 309/1990 persegue le condotte di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, punite con la pena della reclusione, da sei a venti anni, e della multa, da Euro 26.000 a Euro 260.000.

Il comma 5 del predetto articolo, poi, prevede che si applichi una pena ridotta (reclusione, da sei mesi a quattro anni, e multa, da Euro 1.032 a Euro 10.329) ove una delle condotte dianzi descritte possa considerarsi di “lieve entità”. La valutazione in ordine alla concreta entità del fatto posto in essere deve tenere conto degli indici puntualmente previsti dal comma 5, ossia i “mezzi”, la “modalità” e le “circostanze” dell’azione nonché la “qualità” e “quantità” delle sostanze.

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha stabilito i limiti ponderali per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 c. 5 Dpr n. 309/1990. Tale sentenza è stata resa in seguito a un ricorso di un soggetto condannato in Tribunale e confermato in Corte d’Appello per il reato di cui all’art.73 comma 4 D.P.R. 309/90 in quanto deteneva 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, di cui 33,79 grammi di principio attivo.

La Corte d’Appello aveva deciso di non riconoscere la fattispecie attenuata di cui al comma 5, sulla base del solo dato quantitativo, osservando che ciò fosse già indicativo di un’elevata offensività. L’imputato ha lamentato che la Corte territoriale non avesse tenuto conto del complessivo contesto in cui era maturata la vicenda, il quale avrebbe dovuto far propendere per l’accoglimento della richiesta di riconoscimento della lieve entità.

La Cassazione ha accolto il ricorso, poiché in linea con gli orientamenti consolidati che prevedono la possibilità di riconoscere la fattispecie attenuata qualora, oltre al dato quantitativo e qualitativo, anche gli altri parametri indicati dal legislatore lasciassero ravvisare una minima offensività penale.
Inoltre, la Corte ha provveduto a definire i limiti entro cui è possibile riconoscere la lieve entità:

  • 150 gr. per la cocaina;
  • 107,71 gr. per l’eroina;
  • 246 gr per la marijuana;
  • 386,93 gr per l’hashish.

Pertanto, l’unico dato ponderale di 100 grammi di hashish rientra nella fattispecie di lieve entità.

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