Sottufficiale della Finanza “intratteneva contatti inopportuni con pregiudicato”. Prima congedato, poi riammesso in servizio e punito con 5 giorni di rigore
Il ricorrente sottufficiale della Guardia di Finanza, fermato a bordo della propria auto da una pattuglia dei Carabinieri in quanto era stato visto offrire un passaggio a due soggetti, dei quali uno autore di un furto d’auto, forniva ai militari dell’Arma dichiarazioni incomplete non utili alle indagini, tanto da indurre i Carabinieri a denunciarlo per favoreggiamento; estinto il reato per prescrizione il Tribunale di Roma disponeva l’assoluzione dell’interessato, ma dall’esame del carteggio processuale emergevano indicazioni atte a comprovare che il rapporto con il pregiudicato non fosse occasionale. Il sottufficiale è stato prima destinatario di un procedimento disciplinare di stato che si concludeva con il provvedimento di perdita del grado per rimozione emesso dal Comandante in Seconda della Guardia di Finanza.
Il ricorrente proponeva ricorso al TAR, ed al Consiglio di Stato poi, riuscendo ad ottenere l’annullamento del provvedimento destitutivo.
Riammesso in servizio il ricorrente è stato destinatario di un procedimento disciplinare di Corpo con il seguente addebito: “non aver fornito la dovuta collaborazione ai militari dell’Arma dei Carabinieri….in occasione di accertamenti da questi eseguiti ..nei confronti del pluripregiudicato…., persona con la quale risultava intrattenere inopportuni contatti, limitandosi a rilasciare dichiarazioni incomplete. Tale comportamento ha leso l’immagine ed il prestigio del Corpo”.
Il procedimento si concludeva con la Determinazione del Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, che infliggeva al ricorrente la sanzione di giorni 5 di “consegna di rigore”, con la seguente motivazione: “Militare, libero dal servizio, fermato da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri in località…impegnata nell’esecuzione di accertamenti nei confronti del pluripregiudicato….persona con la quale risultava intrattenere inopportuni contatti, e di due persone, rimaste ignote, concorrenti del predetto….nel reato di furto d’auto, non prestava la dovuta piena collaborazione ai militari dell’Arma, fornendo indicazioni contraddittorie. Tale comportamento ha leso l’immagine ed il prestigio del Corpo”.
RICORSO GERARCHICO
Proposto ricorso gerarchico dinnanzi al Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, veniva eccepita l’erroneità degli assunti di fatto, il comportamento esemplare osservato successivamente all’accaduto, la duplicazione del procedimento disciplinare già annullato dal Consiglio di Stato, il decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza all’Amministrazione.
Il ricorso gerarchico veniva respinto ed impugnato al TAR.
LA DECISIONE DEL TAR
Il TAR ha respinto il ricorso. Ad avviso del Collegio, il Comando Interregionale ha tempestivamente esercitato la propria facoltà, determinandosi alla riedizione del procedimento sanzionatorio disciplinare con il provvedimento del 3-4 maggio 2010, notificato nei termini decorrenti dalla comunicazione della sentenza di appello del Consiglio di Stato, avvenuta l’8 marzo 2010, come dedotto dalla difesa dell’Amministrazione.
Non vale in contrario ritenere che il termine sia osservato solo mediante la contestazione dell’addebito, dato che la norma presuppone, come si è visto, uno “spatium deliberandi” in favore dell’autorità, l’esercizio del quale va ricondotto alle norme di corpo che, nel caso di specie, sono contenute nella Circolare richiamata dalla difesa del Comando Generale (circolare 1/2006, del Comando Generale, punto 1.9.4 del Titolo Quarto), la quale prevede che il primo atto di procedura previsto a seguito dell’annullamento di un precedente provvedimento disciplinare, sia costituito dalla determinazione di procedere o meno ad una nuova contestazione di addebito.