SINDACATO PER I MILITARI, UN ALTRO RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE. E’ ORA DI RICONOSCERE IL DIRITTO ASSOCIATIVO ALLE FORZE ARMATE?
L’antinomia tra l’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 66/2010, che vieta in radice ai militari di “costituire associazioni professionali a carattere sindacale”, nonché di “aderire ad altre associazioni sindacali” e gli artt. 11 e 14 della Cedu, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, è ritenuta anche dal T.A.R. Veneto, netta, evidente e non superabile in via interpretativa.
La questione è stata già rimessa alla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza del 4 maggio 2017, n. 2043, con la quale, appunto, si è ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare):
a) per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come da ultimo interpretati dalle sentenze in data 2 ottobre 2014 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, quinta sezione, nei casi “Matelly c. Francia” (ricorso n. 10609/10) e “Adefdromil c. Francia” (ricorso n. 32191/09);
b) per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’articolo 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30”. 3.1. Nel caso sottoposto al Consiglio di Stato il giudizio aveva ad oggetto il diniego del Comando generale della Guardia di finanza di autorizzare un sottoufficiale del Corpo a costituire un’associazione a carattere sindacale fra il personale dipendente del Ministero della difesa e/o del Ministero dell’economia e delle finanze o, in ogni caso, ad aderire ad altre associazioni sindacali già esistenti. 3.2. Il Consiglio di Stato nell’ordinanza in parola, in sintesi, ha ritenuto che: – è legittimo per gli Stati prevedere, per i militari, restrizioni dell’esercizio dei diritti sindacali, purtuttavia, in base alla sopra citata giurisprudenza Cedu, si deve prendere atto che l’istituzione, da parte della legislazione italiana (analoga in parte qua a quella francese), di organismi e procedure speciali di rappresentanza militare non sarebbe idonea a sostituirsi al riconoscimento ai militari della libertà di associazione che comprende il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi; – l’art. 1475, comma 2, C.O.M., si pone in contrasto con l’interpretazione che la Corte di Strasburgo ha fornito degli artt. 11 e 14 della Cedu perché la restrizione dell’esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto.
Per tali motivi anche il T.A.R. Veneto con sentenza nr.981/2017 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale circa il divieto per i militari di costituire associazione sindacali. Eppure nonostante tali profili di incostituzionalità, la citata giurisprudenza CEDU in Commissione Difesa giace una proposta di Riforma della Rappresentanza militare relatrice on. Calipari (PD), che dopo riunioni, audizioni, emendamenti, di fatto, non innova nella sostanza la rappresentanza militare continuando a negare la titolarità del diritto associativo dei militari.