Avvocato Militare

Sindacalismo militare: per il CGA la “sfiducia verso l’attuale governo” è inammissibile per il militare in servizio e legittima la sospensione

Il verdetto: accolto l’appello della Difesa, sanzione pienamente legittima

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha pronunciato una sentenza destinata a segnare un punto fermo nel delicato equilibrio tra libertà sindacale dei militari e doveri derivanti dallo status militare.
Con la decisione resa il 19 novembre 2025, il CGA ha accolto l’appello del Ministero della Difesa, riformando integralmente la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia e respingendo il ricorso di primo grado proposto da un militare in servizio permanente effettivo, dirigente sindacale e segretario generale di una APCSM.

Il Collegio ha così confermato la legittimità della sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per due mesi, irrogata con decreto direttoriale del 3 febbraio 2025, condannando l’appellato anche al pagamento delle spese di giudizio per complessivi 4.000 euro, oltre accessori.


La vicenda: comunicati sindacali sotto accusa

Al centro del contenzioso vi sono alcuni comunicati sindacali diffusi il 16 luglio e il 29 agosto 2024, nei quali il militare – nella veste di segretario generale dell’associazione – esprimeva giudizi duramente critici verso il vertice politico e amministrativo della Difesa e verso l’operato del Governo.

L’Amministrazione aveva ritenuto tali dichiarazioni lesive del prestigio dell’Istituzione e incompatibili con i doveri di disciplina e correttezza formale imposti dal Codice dell’Ordinamento Militare, qualificandole come condotta disciplinarmente rilevante.
Di segno opposto la lettura del TAR, che aveva invece ricondotto le espressioni incriminate all’alveo del legittimo diritto di critica sindacale, annullando il provvedimento sanzionatorio.


Il ribaltamento: il CGA contesta l’impostazione del TAR

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa muove una critica netta alla sentenza di primo grado, accusata di aver letto l’intera vicenda «con una lente sostanzialmente estranea alla specificità dell’ordinamento militare», privilegiando il paradigma del conflitto sindacale tipico del lavoro civile.

Secondo il CGA, il TAR ha finito per «normalizzare il sindacalismo militare, trattando il dirigente di una APCSM come un sindacalista qualunque», attenuando fino quasi a dissolverla la portata dei doveri connessi allo status di militare in servizio effettivo.


La cornice ordinamentale: una libertà sindacale “funzionalizzata”

Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza è la lunga e articolata ricostruzione del percorso storico e giuridico della libertà sindacale dei militari.
Il CGA ricorda come l’ordinamento sia passato:

  • dalla negazione assoluta della sindacalizzazione,
  • al riconoscimento condizionato sancito dalla sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale,
  • fino alla disciplina organica introdotta dalla legge n. 46 del 2022 e dal d.lgs. n. 192 del 2023.

Il risultato non è una libertà sindacale sovrapponibile a quella civile, ma una libertà «funzionalmente integrata in un ordinamento speciale», strutturalmente esposta a limiti più incisivi.
Come scrive il Collegio, «la libertà sindacale del personale militare non è concepita come replica di quella civile, ma come libertà costitutivamente intrecciata ai valori di disciplina, neutralità e coesione interna delle Forze armate».


Nessuna immunità per il militare-sindacalista

Il cuore della decisione sta nell’interpretazione dell’art. 1479-bis C.O.M. Il CGA chiarisce che la guarentigia prevista per i dirigenti sindacali non introduce alcuna zona franca:
«La non perseguibilità disciplinare vale soltanto se, e finché, sono rispettati i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento, dal grado e dal prestigio istituzionale».

In altri termini, non esiste un “prima” del diritto di critica e un “dopo” dei doveri militari: i due piani convivono e devono essere valutati congiuntamente.


Le frasi incriminate: dalla critica alla delegittimazione

Il CGA entra nel merito delle espressioni utilizzate nei comunicati, riportandole e analizzandole nel loro insieme. Tra i passaggi contestati:

  • la descrizione dei militari come «orfani di un Ministro attento alle esigenze del personale»;
  • l’affermazione che «la mancanza di un Ministro attento è evidente e contribuisce al malessere e alla sfiducia verso l’attuale governo»;
  • l’auspicio che eventuali dimissioni del Ministro «non ci dispiacerebbero affatto», con l’idea di «organizzare una bella festa per celebrare un nuovo inizio»;
  • il riferimento ai militari che «non sono sudditi dei politici, dell’ideologia e del Palazzo»;
  • la qualificazione di alcune posizioni istituzionali come «fantasiose ma preoccupanti» e «probabilmente anticostituzionali».

Per il Collegio, non si tratta di singole frasi isolate, ma di una narrazione complessiva che costruisce una frattura simbolica tra un “noi” militare e un “loro” politico-istituzionale.
Particolarmente grave, si legge in sentenza, è l’affermazione di una «sfiducia verso l’attuale governo», giudicata «inammissibile per un militare in servizio, in qualunque contesto e per qualunque motivo».


Il principio di apoliticità come limite invalicabile

Il CGA sottolinea che il principio di apoliticità delle Forze armate impedisce al militare di manifestare sfiducia verso il Governo, «per il quale può in ogni momento essere chiamato a combattere».
In questa prospettiva, la critica non è più rivolta alle scelte contrattuali o organizzative, ma diventa delegittimazione del vertice politico e amministrativo, idonea a «incrinare il rapporto di fiducia con le istituzioni democratiche».


Condotta antisindacale: azione inammissibile

Sul piano processuale, il CGA conferma la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 28 Statuto dei lavoratori.
L’azione antisindacale – ribadisce il Collegio – è strutturalmente riservata all’organizzazione sindacale, non al singolo dirigente, anche se colpito da una sanzione che incide indirettamente sulla vita associativa.
L’intervento dell’associazione ad adiuvandum «non sana il difetto originario di legittimazione attiva».


Procedimento disciplinare e difesa: nessuna lesione

Respinta anche la censura relativa alla mancata ostensione, in corso di procedimento, della relazione finale dell’ufficiale inquirente.
Secondo il CGA, tale relazione è un atto interno valutativo, non destinato al contraddittorio anticipato:
«Il diritto di difesa è garantito dalla conoscenza dei fatti contestati e del compendio istruttorio, non dall’anticipazione delle conclusioni dell’istruttore».


La sanzione: proporzionata e non ritorsiva

Quanto alla misura irrogata, il Collegio esclude ogni sproporzione. La sospensione di due mesi è definita «misura non espulsiva, temporalmente circoscritta e collocata in una fascia intermedia dell’ordinamento disciplinare».
Gli effetti automatici sulle cariche sindacali derivano da una scelta legislativa, non da un uso distorto del potere disciplinare.


Il messaggio della sentenza

La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pur sorretta da una ricostruzione sistematica rigorosa, lascia sullo sfondo una questione che resta irrisolta e tutt’altro che marginale: quanto spazio reale sia oggi concesso al dissenso sindacale del militare senza che esso venga immediatamente riqualificato come disallineamento istituzionale.

La decisione finisce per proiettare sull’esercizio della funzione sindacale una soglia di rischio elevatissima, in cui la critica, anche aspra ma funzionale alla tutela del personale, viene facilmente letta come delegittimazione politica, con un effetto potenzialmente dissuasivo sulla rappresentanza. Il militare, pur formalmente titolare di libertà sindacali riconosciute dall’ordinamento, si trova così a operare in uno spazio comunicativo compresso, dove il confine tra lealtà istituzionale e silenzio forzato diventa sottile e instabile.

In questo scenario, il provvedimento disciplinare appare meno come una fisiologica reazione a un eccesso linguistico e più come un segnale di raffreddamento del pluralismo interno, che rischia di impoverire il confronto anziché governarlo. Se il sindacalismo militare deve essere realmente uno strumento di mediazione e non una concessione meramente simbolica, allora il prezzo della critica non può essere quello di svuotarne la funzione fino a renderla innocua.

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