Si intromette in un controllo, poliziotto l’accompagna in Questura per identificazione e lei lo denuncia perché trattenuta per 6 ore
L’imputato è stato condannato in appello per il reato di abuso d’ufficio perché, quale appartenente alla Polizia di Stato, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione dell’art. 349 cod. proc. pen., procurava intenzionalmente un danno ingiusto a C. M. rappresentato dall’ingiustificato accompagnamento per l’identificazione della stessa presso gli uffici della Questura di Milano dove la predetta era costretta a permanere per circa sei ore.
In particolare, dopo che l’imputato aveva denunciato a piede libero la donna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale identificandola sulla base delle sole dichiarazioni da lei fornite, essendo la stessa priva di documenti di riconoscimento, nonostante non vi fossero elementi di fatto che facessero ritenere la falsità di tali dichiarazioni, provvedeva ugualmente ad accompagnare la persona offesa per la identificazione presso la Questura ed ometteva di avvisare il Pubblico ministero di turno presso la Procura di tale accompagnamento.
La Corte di appello ha sottolineato che il Tribunale è pervenuto ad una sentenza di condanna ritenendo pienamente attendibile la parte civile e quindi coerente e non contraddittorio il suo racconto che divergeva, invece, sotto molteplici aspetti da quello dell’imputato: la predetta dichiarava, infatti, che il giorno del commesso reato era attratta dal tono alto di voce che un agente di polizia stava usando nei confronti di un ragazzino; ritenendo che il poliziotto stesse perdendo il controllo, chiedeva allo stesso cosa fosse capitato; ne sorgeva una discussione nel corso della quale la persona offesa invitava l’agente a calmarsi; richiesta dall’agente di fornire le sue generalità, la donna, sprovvista di documenti a causa di un furto subito la mattina stessa del fatto, riferiva del furto e dichiarava di chiamarsi M. C.; successivamente era accompagnata in Questura insieme al minore dove veniva trattenuta per fermo per identificazione.
In Questura l’imputato redigeva comunicazione notizia di reato, annotazione di servizio, verbale di identificazione, nonché verbale di accompagnamento per l’identificazione ai sensi dell’articolo 349 cod. proc. pen. In quest’ultimo verbale il poliziotto dava atto di aver accompagnato la persona offesa in Questura perché resasi responsabile di reato, ma di tutto questo l’autorità giudiziaria non era mai stata informata.
A seguito della CNR la donna era sottoposta a procedimento penale per oltraggio, procedimento che era poi archiviato. La C. ha inoltre, riferito che il poliziotto, quando lei aveva chiesto chiarimenti sulla condotta tenuta nei confronti del minore, le aveva risposto che non doveva impicciarsi e che non erano affari suoi. Quando la donna invitava il poliziotto moderare i toni perché le sembrava di avere a che fare con un pazzo, il poliziotto in modo piccato le diceva che l’avrebbe denunciata per oltraggio, che era in stato di fermo, che non poteva muoversi e che avrebbe dovuto seguirlo in Questura.
Nella sentenza impugnata si evidenzia che di tutt’altro tenore è la versione dei fatti fornita dall’imputato che riferiva che la donna lo aveva subito aggredito dicendo che stava abusando del suo potere e che era un fascista, un pazzo e che si trovava in uno stato di polizia. La donna non forniva immediatamente le proprie generalità; solo successivamente a fronte dell’insistenza degli operanti dichiarava di chiamarsi C. M.; l’ imputato precisava che la Campeggi non gli aveva alcun modo riferito di aver sporto denuncia per il furto dei portafogli quella mattina e che se lo avesse saputo, avrebbe potuto agevolmente contattare l’ufficiale della Questura. L’imputato riferiva anche di aver invitato la donna a recarsi presso l’abitazione a prendere i documenti ma che la stessa aveva rifiutato. Aveva scritto nel verbale di accompagnamento che sarebbe stato dato avviso al Pubblico ministero di turno. Si trattava di un compito specifico della PG del Commissariato che avrebbe provveduto il lunedì mattina.
Il Tribunale riteneva, quindi, provato che il fermo per identificazione fosse stato scientemente operato dell’imputato con finalità punitiva (il predetto, parlando con la parte offesa, le diceva che «il problema non era la mancanza di documenti ma “farsi i fatti propri”» e, ancora, riferiva in Questura che “la donna era pulita e aveva solamente voglia di rompere le palle”). I giudici di primo grado sottolineavano, inoltre, che la norma di legge violata era l’art. 349 del codice di rito che consente l’accompagnamento coattivo in Commissariato solo quando sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità delle dichiarazioni sulle proprie generalità.
La Corte d’appello ha sovvertito il giudizio di primo grado evidenziando le dichiarazioni di un testimone presente ai fatti che aveva riferito che il tono aggressivo non era certo quello usato dal poliziotto ma quello della C.. La Corte ha inoltre rilevato che se non poteva escludersi che l’imputato si fosse rivolto in modo concitato alla donna, tuttavia la stessa non si era allontanata e aveva continuato a urlare che le sembrava di avere a che fare con un pazzo. In questo contesto, a giudizio della Corte, era ragionevole pensare che l’imputato avesse rappresentato alla C. che l’avrebbe denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e tale condotta non poteva certo ritenersi integrare un abuso d’ufficio.
In sostanza la Corte d’appello ha ritenuto non giuridicamente corretto ravvisare un abuso d’ufficio in capo all’imputato per avere accompagnato la parte civile in Questura, essendosi il poliziotto limitato a svolgere il proprio dovere.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso ai fini civili M.C. ma la Suprema Corte di Cassazione lo ha ritenuto infondato e lo ha rigettato.
Secondo la Suprema Corte, considerando che la ricorrente si era intromessa in un atto di polizia e aveva aggredito l’operante non solo chiedendogli conto di quello che stava legittimamente facendo, ma anche ingiuriandolo, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il poliziotto si fosse limitato a svolgere il proprio dovere. La Corte distrettuale ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento anche richiamando le testimonianza del Dirigente della Questura e del Capo del Commissariato i quali hanno evidenziato che era “prassi” seguita da tutti quella di procedere ai sensi dell’art. 349 cod. proc. pen. nei casi di fermo di persona priva dei documenti di identità con identità non certa.
La Suprema Corte di Cassazione ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 3.500.