Si fidanza con una pornostar. Poliziotto nei guai: “Non lo sapevo”. Il Tar annulla il provvedimento disciplinare della questura
«Non sapevo di convivere con una pornostar e, quando mi sono reso conto che girava filmini hard in Repubblica Ceca, l’ho lasciata». I giudici della prima sezione del Tar hanno annullato il provvedimento assunto dal questore nei confronti di un agente della Polizia di Stato che si era visto appunto elevare una sanzione disciplinare per quella relazione intrapresa con una pornostar.
I giudici hanno anche condannato il Ministero dell’Interno a rifondere le spese di giudizio, duemila euro e a restituire la cifra trattenuta al poliziotto. Secondo l’accusa, infatti, l’operatore «frequentava una persona che non godeva di pubblica estimazione poichè protagonista di film hard».
La vicenda inizia nel 2014 quando il poliziotto conosce quella che poi diviene la sua fidanzata che, all’epoca dei fatti, lavorava come barista al Bowling di Modena. Nel 2015, secondo gli accertamenti, all’insaputa dell’agente la giovane parte per la Repubblica Ceca per girare due film hard.
Nonostante l’operatore della polizia di Stato faccia presente di non sapere nulla circa la seconda vita della compagna e di averla per questo motivo lasciata, viene accusato di aver intrattenuto una relazione con una pornostar,comportamento in contrasto il regolamento di servizio della Polizia di Stato.
Scatta nei confronti del poliziotto il procedimento disciplinare con contestuale sanzione: una pena pecuniaria nella misura di 3/30 della retribuzione. A quel punto l’agente decide di presentare ricorso al tar. Tra i motivi del ricorso i legali del poliziotto fanno presente come al giovane sia stata inflitta una sanzione amministrativa senza motivare sull’esistenza dell’elemento soggettivo sotto il profilo della colpa: il ricorrente, infatti, non era a conoscenza della nuova professione della convivente.
Inoltre i legali contestano un altro aspetto: ovvero come i concetti di buon costume e di moralità siano storicamente condizionati in ragione del fatto che i medesimi variano notevolmente, secondo le condizioni storiche d’ambiente e di cultura.
Pertanto il divieto di frequentare persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume, la cui infrazione gli viene contestata deve tener conto dell’evoluzione del costume. Non solo: nel ricorso si sottolinea come la ex convivente del poliziotto nei film porno utilizzasse uno pseudonimo, non risultando quindi riconoscibile. I giudici del tribunale amministrativo, valutati i motivi del ricorso, lo hanno alla fine accolto.
Infatti ilricorrente ha dimostrato anche di aver cambiato domicilio, abbandonando la casa dove conviveva con la donna non appena appreso della sua ‘seconda attività segreta’. «Mancando la prova della consapevolezza da parte del ricorrente di convivere con una pornostar– scrivono i giudici –, viene meno la tipicità della contestazione ed il provvedimento è illegittimo e va annullato con restituzione al ricorrente di quanto indebitamente trattenuto».