“Sfoga la rabbia sui poliziotti, non sugli animali”: la tenuità che fa discutere
“Se picchiate un poliziotto con gentilezza…”
Nel suo post del 30 novembre 2025, il colonnello dei Carabinieri Salvino Paternò scrive:
“Da oggi in poi se picchiate i poliziotti con gentilezza, se li aggredite con garbo, se li minacciate con educazione, il delitto sarà ritenuto di ‘lieve entità’ e non subirete alcuna ripercussione.”
Secondo Paternò, non si tratta di una semplice attenuante:
“La punibilità sarà esclusa per tenuità del fatto. Una vera e propria esimente.”
La fonte di questa affermazione è la sentenza n. 172 della Corte Costituzionale (clicca qui per leggere l’approfondimento giuridico)
Il peccato originale: l’art. 131-bis del 2015
Paternò ricorda che la situazione non nasce oggi:
“Non è successo tutto all’improvviso. Nel corso degli anni hanno istituzionalizzato l’impunità e normato l’assenza della certezza della pena.”
Il percorso inizia il 16 marzo 2015 con il D.Lgs. 28/2015, che introduce l’articolo 131-bis nel Codice Penale, intitolato:
“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.
L’articolo stabiliva che il giudice poteva non irrogare la pena se l’offesa era di consistenza minima.
All’epoca, erano esclusi solo reati con pena detentiva massima non superiore a 5 anni.
L’ampliamento della Riforma Cartabia
Nel 2022, con la Riforma Cartabia, l’articolo 131-bis viene modificato:
“Potranno beneficiare dell’esimente tutti quei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni.”
Questo porta a includere anche i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.) e oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.).
Per evitare un’applicazione troppo ampia, la legge prevede un elenco di eccezioni, escludendo alcuni reati dall’esimente.
Il caso Firenze e il ricorso alla Consulta
Il Tribunale di Firenze, giudicando un imputato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ritiene che l’azione sia di particolare tenuità. Tuttavia, non può applicare l’esimente perché quei reati rientrano nelle eccezioni.
Il tribunale ricorre quindi alla Corte Costituzionale, ottenendo un verdetto favorevole.
La Corte stabilisce che è irragionevole escludere la non punibilità per reati come violenza e resistenza a pubblico ufficiale, puniti con reclusione da 6 mesi a 5 anni, mentre dopo la riforma Cartabia l’esimente può valere per reati più gravi come la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p., pena 1-7 anni).
Di conseguenza, viene abrogata la parte del 131-bis relativa all’eccezione per i reati contro i pubblici ufficiali.
Le conseguenze pratiche
Paternò sottolinea:
“Vedete come sono più complicate le cose e come vanno distribuite le responsabilità quando si parla di sicurezza? Se oggi le nostre metropoli sono divenute dei centri di detenzione all’aria aperta, indubbiamente gran parte della colpa è della magistratura, ma è incredibile che l’allarme sicurezza venga lanciato proprio da quei politici che negli anni hanno prodotto normative criminogene. Fatto sta che, con questa operazione di microchirurgia, da oggi in poi usare violenza o minacciare un poliziotto, se sarà ritenuto dal giudice un fatto di lieve entità, sarà un esimente. Ovviamente rimane categoricamente vietato e nessun esimente è previsto per quanto riguarda l’oltraggio al magistrato… ça va sans dire..”
Resta esclusa l’applicazione dell’esimente per oltraggio al magistrato.
Inoltre, secondo il comma 2 dell’art. 131-bis, l’offesa contro gli animali non può essere considerata di particolare tenuità, quindi l’esimente non si applica.
Con tono pungente, il colonnello conclude:
“Se avete della rabbia da sfogare, non prendete a calci un cane, bensì uno sbirro… ma, mi raccomando, fatelo con un sorriso, in maniera tenue.”
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