Sergente trova merendine in caserma, ordina piegamenti per punizione e sferra un calcio ad un militare
Un sergente dell’Esercito è stato condannato dal tribunale militare di Verona a cinque mesi e dieci giorni di reclusione militare per il reato di violenza contro un inferiore. Sentenza che è appena stata confermata dalla corte di cassazione, che ha respinto il ricorso del sottufficiale.
I fatti
Il sergente durante un controllo delle camerate e dei posti branda che gli era stato ordinato di effettuare dal Comandante di Compagnia, ordinava ad alcuni militari presenti in una delle camerate di effettuare piegamenti sulle braccia; poi si avvicinava ad un soldato e dopo avergli detto “Non sai che posso diventare più cattivo”, gli sferrava un calcio al costato sinistro, cagionandogli lesioni personali diagnosticate presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Verona in data 19 dicembre 2017 come “contusione emitorace sx guaribile in due giorni”. Con l’aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di più di due militari.
Durante l’udienza di primo grado, il soldato dichiarava che in seguito ad un controllo disposto dal Comandante di Compagnia, l’imputato aveva rinvenuto nell’armadietto di un altro soldato un pacchetto di merendine, genere vietato dai regolamenti interni. L’imputato ordinava per punizione a tutti i militari presenti in camerata di fare dei piegamenti sulle braccia e, poiché il dichiarante non riusciva a svolgerli correttamente per via della stanchezza, l’imputato dopo aver pronunciato la suddetta frase lo colpiva con un calcio al costato. Il soldato affermava di non essersi recato immediatamente dopo il fatto in ospedale, perché temeva, nel caso in cui gli fossero dati dei giorni di prognosi, di non poter partecipare al giuramento, che era previsto per il giorno successivo.
In primo e secondo grado il Sergente Maggiore è stato condannato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione militare. Ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
La sentenza della Corte di Cassazione
Va constatato – rilevano i giudici della Suprema Corte – che nel caso in esame l’attribuzione di significato alle risultanze probatorie, così come operata in sede di merito, non si presta a rivalutazione alcuna. Ciò perché la ricostruzione dell’episodio si fonda in primis sul contributo dichiarativo della persona offesa, risultato immune – con apprezzamento globale dei dati concorrenti- da sospetti di parzialità. Nel caso in esame simile apprezzamento ‘globale’ degli indicatori di affidabilità è stato realizzato – in sede di merito – in modo logico e coerente, sia in ragione degli elementi di prova generica (l’esistenza dei postumi del contatto fisico, a distanza di alcuni giorni) che in rapporto alle fonti testimoniali, posto che un testimone, ha riferito in via diretta circa la percezione del gesto lesivo, mentre gli altri commilitoni – impegnati nel realizzare un esercizio fisico che non consente, di regola, di gettare lo sguardo molto al di là del proprio spazio – hanno constatato le immediate conseguenze del gesto.
La Suprema Corte ha quindi condannato il Sergente Maggiore al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria determinata in euro tremila.