Avvocato Militare

Sergente nudo davanti alla collega: ingiuria militare confermata, violenza sessuale rimessa al giudice ordinario


(di Avv. Umberto Lanzo)

Cassazione chiude la porta al PG

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza n. 38195/2025 (udienza 06/11/2025), ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma.
Oggetto del contendere: la sentenza del 02/07/2025 della Corte militare di appello di Roma sul caso di un sergente della Marina militare sorpreso nudo in una stanza ad uso esclusivo del personale femminile.
Presiede Giacomo Rocchi, relatore Giovanbattista Tona. In aula, il PG Francesco Ufilugelli aveva chiesto il rigetto: oggi la Cassazione gli dà ragione… ma non nel modo che sperava.

La vicenda: nudo, cellulare e doccia

Tutto parte dal Tribunale militare di Napoli, che il 23/10/2024 aveva assolto l’imputato per difetto dell’elemento soggettivo dal reato di ingiuria ad inferiore ex art. 196 c.p.m.p.
La ricostruzione della Corte: il sergente “si era introdotto completamente nudo all’interno della stanza adibita ad uso esclusivo del personale femminile”, sorprendendo “un’inferiore in servizio, di grado comune di seconda classe” all’uscita della doccia, “stringendo in mano il proprio telefono cellulare mentre con l’altra mano si toccava i genitali”.

Appello militare: il fatto resta, ma la procedibilità no

Il 04/06/2025 la Corte militare di appello di Roma riforma l’assoluzione: la condotta viene riqualificata come ingiuria militare ex art. 226 c.p.m.p., ma si ferma subito: “non doversi procedere per mancanza della richiesta di procedimento del comandante dI corpo”.
Il fatto storico è confermato, ma la possibilità di punizione militare cade.

Il ricorso del PG: puntare sul 609-bis

Il Procuratore Generale militare porta il caso in Cassazione, denunciando “erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale” (art. 606 c.p.p.).
Obiettivo: contestare la riqualificazione ex art. 226 e spingere per la qualificazione ai sensi degli artt. 56 e 609-bis c.p., sostenendo una presunta “dichiarazione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario”.

La frattura: tentata violenza sessuale negata dai giudici militari

Il PG chiedeva di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria ordinaria per la tentata violenza sessuale. La Corte militare di appello ha detto di no, motivando: la condotta era “comunque ammessa dall’imputato” e inserita in un “rapporto assai confidenziale con la persona offesa”, che “lo aveva indotto a fraintendere la sua disponibilità”.
Per i giudici militari, quindi: “non poteva essere ravvisata né la violenza né la minaccia né l’abuso di autorità” richiesti dall’art. 609-bis.

Il PG insiste: abuso e atti sessuali

Il ricorso sottolinea l’interpretazione della giurisprudenza:

  • l’abuso di autorità si configura in “qualsiasi forma di strumentalizzazione derivante dalla funzione esercitata”;
  • gli atti sessuali includono “ogni forma di congiunzione carnale e di atti di libidine”.
    In più, il PG contesta che solo il giudice ordinario possa giudicare la responsabilità per reati comuni.

Cassazione: il colpo si ferma sul filo

La Cassazione smonta il ricorso con una frase netta: “Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.”
Spiega: “Il provvedimento impugnato non si è pronunciato in dispositivo – come peraltro gli sarebbe precluso – sulla giurisdizione del giudice ordinario, limitandosi a valutare la procedibilità di un fatto che ha comunque ritenuto sussistente.”
In altre parole, la discussione sul 609-bis resta teorica: la sentenza militare non ha mai ostacolato l’azione davanti al giudice ordinario.

Concorso di reati: ingiuria militare e violenza sessuale

La Corte richiama un principio chiave: i due reati possono concorrere.
«Il delitto di violenza sessuale, posto in essere da un militare durante il servizio nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare previsto dall’art. 196 c.p.m.p., trattandosi di comportamento idoneo a ledere, oltre alla libertà sessuale, anche l’onore e la dignità del militare che ne è stato la vittima» (Sez. 3, n. 13733/2018, dep. 2019).

Nessuna invasione dell’ordinario

La pronuncia militare ex art. 226 “non costituisce alcuna invasione negli ambiti della giurisdizione ordinaria”, perché la tentata violenza sessuale “avrebbe comunque dovuto seguire un parallelo percorso dinanzi al Tribunale ordinario.”
In pratica: il militare può rispondere di ingiuria davanti ai giudici militari, e del reato comune davanti al giudice ordinario.

Il bersaglio vero: art. 226

La Corte sottolinea che l’unica statuizione riguarda l’ingiuria militare. L’improcedibilità dichiarata “attiene limitatamente” all’art. 226 e “non incide sulle eventuali fattispecie di reato comune”. Nessun effetto preclusivo sul processo ordinario.

Giurisdizione militare: confini chiari

Le regole militari sono strette: l’efficacia preclusiva opera solo se il giudice carente è quello ordinario rispetto al reato militare, e non nel caso inverso (Sez. 1, n. 27635/2011, dep. 2012).

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