Sentenza del TAR riconosce l’indennità di trasferimento a un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha emesso una sentenza rilevante riguardante il diritto di un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria al riconoscimento dell’indennità di trasferimento. La causa è stata introitata per la decisione nell’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 22 giugno 2023.
Il ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto all’indennità di missione e, in subordine, del diritto all’indennità di trasferimento, dal 1° luglio 2007 fino alla notifica del decreto di trasferimento avvenuta il 16 maggio 2018. Il ricorso è stato presentato ai sensi della Legge n. 836/1973 e del D.P.R. n. 254/1999.
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La vicenda riguarda il distacco del ricorrente dal suo incarico presso il Centro di Prima Accoglienza di Santa Maria Capua Vetere al Centro di Prima Accoglienza di Napoli, avvenuto il 1° luglio 2007 a seguito della soppressione del nucleo di Polizia Penitenziaria presso il primo centro menzionato.
La sentenza del Tribunale ha respinto la domanda principale del ricorrente, che chiedeva il riconoscimento del diritto all’indennità di missione, sostenendo che il distacco era stato in realtà un trasferimento e quindi non poteva essere considerato una missione temporanea.
Tuttavia, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda subordinata del ricorrente per il riconoscimento dell’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 86/2001. La sentenza ha affermato che il distacco si configurava come un vero e proprio trasferimento a causa della sua durata e della natura stabile dell’assegnazione del ricorrente al nuovo centro. Inoltre, il trasferimento era stato causato dalla soppressione del servizio di Polizia Penitenziaria presso il Centro di Santa Maria Capua Vetere, dimostrando così l’esigenza permanente dell’Amministrazione di utilizzare il personale in un’altra sede.
Di conseguenza, il ricorrente ha ottenuto il diritto all’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29.03.2001, n. 86, oltre agli interessi legali dalla data del trasferimento e fino all’effettivo soddisfo. Tuttavia, la richiesta di rivalutazione monetaria è stata respinta in quanto l’indennità di trasferimento è considerata un beneficio non retributivo.
La sentenza ha stabilito anche la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, tranne il contributo unificato, che sarà a carico dell’amministrazione soccombente.
La sentenza del TAR rappresenta un precedente significativo per il riconoscimento dell’indennità di trasferimento in casi simili e fornisce una chiara interpretazione della normativa applicabile nel settore della Polizia Penitenziaria.
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