Avvocato Militare

Sentenza del Consiglio di Stato: L’Inammissibilità dell’Impugnazione di una Sanzione Senza Ricorso Gerarchico

Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso una sentenza che ha suscitato grande interesse e discussione in ambito legale e amministrativo. La sentenza in questione riguarda il ricorso presentato dal Ministero della Difesa contro una decisione del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), che aveva accolto il ricorso di un carabiniere annullando la sanzione disciplinare che gli era stata inflitta.

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La vicenda risale al 2017, quando il Comandante della Compagnia di una Legione dei Carabinieri aveva inflitto al militare una sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna. La sanzione era stata comminata a seguito di un procedimento iniziato con una contestazione, in cui si accusava il carabiniere di avere omesso di eseguire determinati compiti durante un servizio notturno. In particolare per avere omesso di eseguire, nel corso di un servizio perlustrativo notturno il posto di controllo comandato dalle ore 2.30 alle ore 3.00, nonché per aver intrapreso con ritardo quello previsto dalle ore 5.00 alle ore 5.20, adducendo motivazioni pretestuose e annotando sull’ordine di servizio orari ritenuti non congrui, in violazione dell’art. 425 del regolamento generale dell’Arma e degli artt. 713, 717, 730, co. 1 e 2, del DPR n. 90 del 2010.

Il militare aveva impugnato la sanzione dinanzi al TAR del Molise, che aveva accolto il suo ricorso e annullato la sanzione disciplinare. Il Ministero della Difesa aveva successivamente presentato un appello contro questa decisione.

Nel corso dell’appello, l’appellato (il militare) aveva sollevato un’eccezione riguardo alla notificazione dell’atto d’impugnazione, affermando che questa era stata effettuata in modo non corretto. In particolare, l’appellante (il Ministero) aveva notificato l’appello solo all’avvocato originario del militare, senza coinvolgere l’avvocato che si era unito successivamente alla difesa. L’appellato sosteneva che questa mancanza rendesse nulla la notificazione dell’appello.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto questa eccezione, sostenendo che la costituzione in giudizio del destinatario (il militare) aveva sanato la presunta nullità della notificazione. In altre parole, il fatto che il militare si fosse costituito in giudizio aveva reso la notificazione valida, anche se inizialmente non era stata effettuata correttamente.

Il Consiglio di Stato ha poi affrontato una questione processuale preliminare sollevata dall’appellante. Quest’ultimo aveva sostenuto che il ricorso di primo grado era inammissibile perché il militare non aveva presentato un ricorso gerarchico prima di adire il TAR. In altre parole, l’appellante riteneva che il militare avesse violato una condizione di procedibilità per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari di corpo. Il TAR non aveva trattato questa questione.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’obbligo del previo esperimento del ricorso gerarchico era una condizione dell’azione e non un dovere di disciplina militare. In altre parole, era necessario presentare un ricorso gerarchico prima di adire il giudice amministrativo. Questa condizione doveva essere soddisfatta prima di poter proporre un ricorso giurisdizionale.

In questo caso, il militare non aveva presentato un ricorso gerarchico prima di adire il TAR, il che rendeva il suo ricorso inammissibile. Pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero della Difesa e dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.

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