Editoriale

SE CAMBI RUOLO NIENTE CASSA DI PREVIDENZA, MA SOLO PER CARABINIERI ED ESERCITO

La Cassa di Previdenza delle Forze Armate per i sottufficiali transitati nel ruolo ufficiali, non liquida l’indennità supplementare durante la permanenza nei gradi di Sottufficiale. In merito a tale tematica, la vigente disciplina è ancora disomogenea, provenendo da una distinta ed autonoma regolamentazione per Forza Armata. Di conseguenza, ad oggi, il solo personale Sottufficiale della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ha diritto alla liquidazione dell’Indennità supplementare, in funzione del numero di anni di servizio, se questi ha maturato 6 anni d’iscrizione al Fondo previdenziale ovvero, laddove non fossero maturati i 6 anni d’iscrizione al relativo Fondo, il medesimo personale ha diritto alla restituzione dei contributi versati. In aggiunta, e solo per il personale Sottufficiale della Marina Militare esiste una ulteriore terza opzione consistente nel diritto alla ricongiunzione dei contributi versati al Fondo di provenienza sul nuovo Fondo, mantenendo quindi quella anzianità di servizio maturata nella categoria di Sottufficiali da sommarsi alla futura anzianità di servizio che è maturata nella condizione di Ufficiale e liquidabile alla data del congedo. Tale vigente normativa, secondo la Difesa, è attualmente in corso di rivisitazione con lo scopo di armonizzare la disciplina per tutte le F.A. e categorie.

Prima del decreto legislativo 66 del 2010, l’indennità supplementare della Cassa di Previdenza delle Forze Armate era prevista per tutti i  militari in assenza di condizioni. Dall’entrata in vigore del Codice dell’Ordinamento militare – sottolinea il delegato carabinieri Co.Ce.R. Giuseppe La Fortuna – il testo è stato modificato, le casse sono state unificate e sono state inserite delle condizioni per ottenere quanto versato. Sembrerà assurdo, ma in caso di congedo a domanda senza diritto al trattamento di quiescenza o se riformati e transitati nel ruolo civile (oltre il danno la beffa) quanto versato non sarà erogato. Il culmine dell’assurdità si verifica in caso di cambio di ruolo conseguente alla vincita di un concorso. Una tematica molto sentita, soprattutto nell’autunno caldo dei bandi di concorso scaturiti dal riordino dei ruoli e delle carriere. I 160 luogotenenti che quest’anno risulteranno vincitori di concorso non avranno diritto all’erogazione del trattamento supplementare della Cassa di Previdenza delle Forze Armate in virtù del richiamato cambio di ruolo.

La stessa problematica coinvolgerà gli appuntati transitati in altro ruolo, che, stando a quanto prevede ad oggi la legge, perderanno la cassa, soltanto perché vincitori di concorso. Il riordino avrebbe dovuto tenere conto delle aspettative del personale e non danneggiare chi con merito e con anzianità vince un concorso, e, sinceramente, davvero non capisco perché tale limitazione non riguarda la Marina Militare e l’Aeronautica Militare. Un altro regalo del riordino: per sanare il temuto default della cassa si decide di non erogarla per chi cambia ruolo nonostante abbia accantonato dei versamenti. Cosa si aspetta – conclude La Fortuna – per rimediare a questa ingiustizia?

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