Riforma Vice Comandante Generale dei carabinieri: “Dovrà assicurare almeno un anno di servizio”
Il comandante in seconda dell’Arma dei carabinieri è oggi denominato “vice comandante” e fino al 2004 era il massimo grado raggiungibile per un ufficiale dei carabinieri.
Il Vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, secondo quanto previsto dal dlgs 66/2010, assolvendo le funzioni e i compiti delegati.
Funzioni del Vice Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri
Il Vice Comandante Generale su delega del Comandante Generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell’Arma, è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.
Come avviene la nomina a Vice Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri
Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d’armata più anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità.
Sino ad oggi l’incarico di Vice Comandante Generale era conferito al generale di corpo d’armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo, rimanendo in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo cessazione dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa.
Le modifiche al dlgs 60/2010
Il Governo con il decreto legge 50/2022, in vigore da oggi 18 maggio, apportando importanti modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ha riformato le modalità di nomina e durata della carica del Vice Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri, al fine di garantire una maggiore continuità alla figura del Vice Comandante nonchè di limitare il continuo avvicendarsi nell’incarico dei Generali di Corpo d’armata “più anziani”.
Infatti con la modifica apportata il «piu’ anziano in ruolo» è stato sostituito da «quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di eta’ per la cessazione dal servizio permanente».
Una modifica che trova oramai riscontro nella prassi degli ultimi 8 anni, durante i quali i generali che si sono avvicendati nell’incarico di vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri hanno assicurato l’incarico per almeno un anno.
La modifica al decreto prevede, inoltre, che non vi sia possibilita’ di proroga o rinnovo. Inoltre se, al termine del mandato di un anno, non e’ presente in ruolo alcun generale di corpo d’armata che si trova ad almeno un anno dal limite di eta’ per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica sarà confermato nell’incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.
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