RIFORMA PENSIONI ANTICIPO CON REBUS PER MILITARI E POLIZIOTTI
Anticipo pensionistico a rischio per i lavoratori del comparto difesa e sicurezza. E’ questo uno speciale dedicato da PensioniOggi.it e che vi riproponiamo nell’articolo seguente. Così come per molte delle misure sulle pensioni contenute nella legge di bilancio approvata in prima lettura alla Camera ed ora in attesa del secondo via libera in Senato. Colpa delle specificità che interessano i lavoratori del comparto che prevedono, tutt’oggi, un’età per il ritiro spesso anteriore a quella vigente per la generalità degli altri dipendenti pubblici.
L’anticipo pensionistico sarà disponibile, del resto, solo nei confronti di coloro che hanno raggiunto il 63° anno, un’età in cui molti lavoratori del comparto difesa hanno già raggiunto l’età pensionabile.
Nel 2017 i militari possono, infatti, lasciare il servizio a 57 anni e 7 mesi e 35 di contributi (con l’aggiunta di una finestra mobile di 12 mesi) o con 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dall’età anagrafica e finestra mobile di 15 mesi o ancora, con la vecchiaia, al raggiungimento di 60 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi più finestra mobile di 12 mesi.
Nella sostanza al 63° anno di età la maggior parte dei lavoratori del comparto avrebbe già acquisito il diritto alla pensione. Pertanto, l’APE risulterà difficilmente invocabile; sia quello in forma volontaria (ape volontario) sia quello nella forma agevolata (ape sociale) tanto più che quest’ultimo prevede dei requisiti d’accesso difficilmente compatibili con il comparto (disoccupati, invalidi, caregivers e lavori gravosi). Sulla carta l’APE potrebbe al massimo interessare le qualifiche superiori per le quali l’età per il ritiro può slittare anche oltre i 65 anni. Ma sul punto servirà comunque un chiarimento da parte ministeriale.
A rischio anche le altre due agevolazioni previste dalla legge di Bilancio per il richiamo espresso alla Legge Fornero: la quota 41 per i precoci e il cumulo dei periodi assicurativi per chi ha svolto carriere contributive miste in passato. Il problema sta nel fatto che queste due misure sono destinate ai lavoratori coinvolti nella Legge Fornero. E dato che il comparto difesa e sicurezza risulta derogato dalla normativa Fornero anche le suddette agevolazioni rischiano ora di non poter applicate nei loro confronti.
La cd. quota 41 per i lavoratori precoci prevede, infatti, che a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, sia ridotto a 41 anni per i lavoratori nel sistema misto che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in alcune specifiche condizioni.
Il richiamo all’articolo 24, co. 10 del Dl 201/2011 dovrebbe valere ad escludere, pertanto, il comparto difesa e sicurezza dal pensionamento con 41 anni di contributi. L’esclusione in realtà non è significativa dato che le condizioni per il conseguimento della pensione con 41 anni di contributi sarebbero state difficilmente compatibili con la situazione lavorativa del comparto.
L’altra misura, il cumulo dei periodi assicurativi consentirà, dal 1° gennaio 2017, di mettere assieme la contribuzione versata in più regimi previdenziali obbligatori (tra cui anche le casse professionali) al fine di raggiungere il requisito contributivo (per la pensione anticipata) o anagrafico (per la pensione di vecchiaia) previsti dall’articolo 24 co. 10 e co. 6 del decreto legge 201/2011. Anche in questo caso il riferimento normativo all’articolo 24 della Legge Fornero pare tagliare fuori il comparto. Se così sarà non si potrà ad esempio, mettere insieme la contribuzione versata nel fondo pensione lavoratori dipendenti con quella versata presso la Cassa Stato per integrare i 35 anni di contributi utili a conseguire la pensione di anzianita’ oppure i 40 anni e 7 mesi di contributi utili ad uscire a prescindere dall’età anagrafica. La questione dovrà essere chiarita dal ministero del lavoro ma per ora la strada appare piuttosto in salita.