Rientri dall’estero e indennità di trasferimento: l’Esercito chiede chiarimenti, l’Arma dei Carabinieri si allinea
Il quesito dello Stato Maggiore Esercito che fa discutere
Il documento emanato dallo Stato Maggiore dell’Esercito il 12 dicembre sul tema dell’indennità di trasferimento ex Legge 29 marzo 2001 n. 86, riferita al personale di rientro in Patria dopo missione all’estero, ha sollevato forti perplessità tra il personale. Non sono pochi coloro che hanno contattato la redazione di Infodifesa ritenendo il quesito scontato, superfluo e percepito da parte del personale come un modo per rinviare decisioni operative, in attesa di eventuali mutamenti normativi.
Il testo, pur dichiarando di condividere l’orientamento giurisprudenziale consolidato e la posizione dell’Avvocatura Generale dello Stato, rimette tutto in discussione chiedendo chiarimenti su aspetti che appaiono già definiti: se l’indennità spetti anche senza ricorso giudiziario e se valga il termine quinquennale di prescrizione.
Un quesito che si smentisce da solo
La lettura integrale della nota dello Stato Maggiore dell’Esercito mette in evidenza una contraddizione interna di natura giuridica, più che interpretativa. L’atto, infatti, prende le mosse da un presupposto che non viene mai messo in discussione: l’esistenza di un “consolidatosi orientamento giurisprudenziale” e la piena adesione alle indicazioni dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha invitato l’Amministrazione ad “allinearsi all’orientamento interpretativo favorevole al personale”.
Tuttavia, subito dopo aver riconosciuto la solidità di tale quadro, la stessa Amministrazione afferma che “parrebbe che la locuzione ‘in corso di giudizio’ vada intesa” nel senso di subordinare il riconoscimento dell’indennità alla proposizione di un ricorso giurisdizionale, escludendo le istanze amministrative pendenti o future.
È proprio qui che il quesito rivela la sua natura meramente formale: se l’orientamento è consolidato e condiviso, e se l’Avvocatura ha già suggerito di riconoscere il beneficio per evitare una soccombenza prevedibile, chiedere se esso valga anche fuori dal contenzioso non chiarisce la norma, ma rimette in discussione un effetto giuridico già riconosciuto.
Ne deriva un paradosso amministrativo: l’Esercito ammette la fondatezza del diritto, ma domanda se possa essere esercitato senza passare dal giudice, trasformando una questione definita in un dubbio procedurale che, sul piano sostanziale, risulta già superato.
Il diritto che non nasce oggi (e vale fino a cinque anni indietro)
L’approfondimento pubblicato su Infodifesa e firmato dall’avv. Umberto Lanzo colpisce il punto che il quesito dello Stato Maggiore dell’Esercito sembra accuratamente evitare: l’indennità di trasferimento non è una concessione futura, ma un credito già maturato. Lanzo chiarisce che l’art. 1, comma 1, della legge 86/2001 è rimasto pienamente vigente e che il diritto all’indennità, quando il rientro dall’estero comporta un trasferimento d’autorità in altro Comune oltre i 10 km, si prescrive solo in cinque anni, come affermato dal Consiglio di Stato. Tradotto: non riguarda solo chi rientrerà domani, ma anche chi è rientrato ieri, fino a cinque anni prima, e si è visto opporre un diniego fondato su una norma già abrogata.
L’articolo mette nero su bianco ciò che la circolare Persomil ammette solo implicitamente: il diritto non nasce con il cambio di linea dell’Amministrazione, esisteva già, ed è stato negato per anni da una prassi poi smentita in giudizio. In questo contesto, il quesito dell’Esercito appare ancora più debole: non si chiede come applicare una norma incerta, ma come gestire le conseguenze economiche di un diritto che, per molti, è già azionabile oggi. Una cautela amministrativa che somiglia più a un rinvio che a un chiarimento.
Giurisprudenza chiara, ma l’Esercito chiede conferme
La stessa Avvocatura dello Stato, come richiamato nel documento, ha suggerito di allinearsi all’orientamento favorevole al personale, riconoscendo il beneficio anche per limitare la soccombenza e le spese di lite. Nonostante ciò, lo Stato Maggiore dell’Esercito solleva il dubbio che la locuzione “in corso di giudizio” possa escludere le istanze amministrative già presentate o future, subordinando di fatto il diritto all’avvio di un contenzioso.
Un’impostazione che, nei fatti, scarica sul militare l’onere del ricorso, trasformando un diritto riconosciuto dai giudici in un percorso a ostacoli.
Il confronto con l’Arma dei Carabinieri
Diametralmente opposta la linea seguita dall’Arma dei Carabinieri. Con circolare del 5 dicembre 2025, il Comando Generale recepisce senza ambiguità le indicazioni di PERSOMIL e dell’Avvocatura, affermando nero su bianco che:
- l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge 86/2001 non ha eliminato il diritto, ma solo la norma speciale;
- resta pienamente applicabile la disciplina generale dei trasferimenti d’autorità;
- l’Amministrazione deve allinearsi alla giurisprudenza favorevole, evitando di negare l’indennità.
Non solo: l’Arma ha rettificato le proprie Linee Guida amministrative e ha già predisposto un modulo ufficiale per la richiesta dell’indennità.
Una forza armata paga, l’altra dubita
Il dato politico-amministrativo è evidente: una Forza Armata riconosce e paga, l’altra chiede ancora se sia legittimo farlo.
Mentre i Carabinieri consentono al personale di presentare istanza amministrativa completa, chiara e immediatamente lavorabile, nell’Esercito manca qualsiasi strumento operativo e si continua a interrogarsi su diritti già affermati.
La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: personale che percepisce l’indennità da un lato, personale che resta in attesa dall’altro, a parità di legge, missioni e condizioni.
Burocrazia contro fiducia
Il Generale Carmine Masiello, dall’inizio del suo mandato, ha indicato con chiarezza la riduzione della burocrazia e la semplificazione amministrativa come priorità strategiche per l’Esercito. Una linea ribadita pubblicamente oltre un anno fa, quando affermò che “l’Esercito non è fatto per vivere nella burocrazia, ma per prepararsi alla guerra”, accompagnando quelle parole con il lancio della casella [email protected], pensata per intercettare e rimuovere passaggi inutili, rigidità e procedure autoreferenziali.
Proprio per questo, il quesito sollevato oggi dallo Stato Maggiore appare difficilmente conciliabile con quella visione. Riportare in discussione questioni già chiarite da giurisprudenza consolidata, Avvocatura dello Stato e atti applicativi di altre Forze Armate non semplifica il sistema, ma lo appesantisce. E soprattutto rischia di produrre l’effetto opposto a quello dichiarato: alimentare burocrazia e sfiducia, dando l’impressione che, nonostante le parole e gli strumenti annunciati, si continui a chiedere conferme su ciò che è già stato ampiamente chiarito. Perché la burocrazia non si combatte a slogan, ma evitando di rigenerarla quando le risposte sono già disponibili.
Il segnale al personale
Il messaggio che arriva ai militari è netto: per vedere riconosciuto un diritto, forse bisognerà andare in tribunale. Una prospettiva che contrasta con i richiami alla lealtà istituzionale e al benessere del personale, e che rischia di aumentare il contenzioso invece di ridurlo. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato la procedura di riconoscimento/liquidazione, predisponendo modulo e istruzioni.
L’Esercito, invece, chiede ancora se può farlo.
📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!
Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!
✅ Iscriviti su WhatsAppSenza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.
🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!
Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.
🔔 ISCRIVITI ORAUnisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!