Avvocato Militare

Rap tra le tombe del sacrario militare: la Cassazione conferma la condanna

(di Avv. Umberto Lanzo) – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per vilipendio di tombe nei confronti di due giovani che avevano realizzato un video musicale ballando sui gradoni del Sacrario militare di Redipuglia. La sentenza, emessa dalla Terza Sezione Penale, offre importanti chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 408 del codice penale.

Il caso e le condanne precedenti

I fatti risalgono a un periodo antecedente al 2023, quando due giovani realizzarono e pubblicarono su YouTube un video musicale in cui ballavano e cantavano una canzone rap intitolata “CSI – Chi sbaglia paga” all’interno del Sacrario di Redipuglia. Il Tribunale di Gorizia e successivamente la Corte d’Appello di Trieste avevano condannato gli imputati per il reato di vilipendio di tombe.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, respingendo il ricorso degli imputati, ha confermato la condanna, fornendo un’importante interpretazione dell’articolo 408 del codice penale. Secondo i giudici:

“La condotta di vilipendio punita dall’art. 408 cod. pen. – che deve avvenire «in cimiteri o altri luoghi di sepoltura» – ha ad oggetto «tombe, sepolcri o urne», oppure «cose destinate al culto dei defunti», quali croci, cappelle, immagini, lampade, fiori e tutti gli oggetti finalizzati alla memoria del defunto, ovvero cose destinate «a difesa o ad ornamento dei cimiteri», come muri, porte, monumenti, piante dei viali.”

Il concetto di “vilipendio” e l’offensività della condotta

La Corte ha chiarito che il termine “vilipendio”, pur non essendo definito dalla legge, va inteso nel suo significato comune. Citando una precedente sentenza della Corte Costituzionale, i giudici hanno affermato che il vilipendio:

“[…] consiste nel tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all’entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione.”

La pietà dei defunti come bene giuridico protetto

La sentenza evidenzia che il bene tutelato dall’articolo 408 è la “pietà dei defunti”. La Corte specifica:

“La pietas per i defunti, in particolare, è un sentimento che attiene all’essere umano in quanto tale anche quando ha cessato di vivere, come proiezione ultraesistenziale della persona, e ciò indipendentemente dall’adesione a un particolare credo religioso.”

Le motivazioni della conferma della condanna

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che ballare a ritmo di rap sopra le tombe di centomila caduti di guerra costituisca una condotta oggettivamente vilipendiosa. I giudici hanno sottolineato:

“Rientra certamente nell’ambito di operatività della fattispecie di cui all’art. 408 cod. pen. il compimento di atti di disprezzo su cose deposte nei luoghi destinati a dimora dei defunti ed aventi la funzione di evocare il sentimento di pietà nei loro confronti.”

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