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Proscioglimenti disposti per mancato superamento dei corsi basici di formazione. Risposta del Ministro della Difesa

L’on.Maria Tripodi (Forza Italia): Sulle iniziative di carattere normativo da adottare in merito alle cause di proscioglimento della ferma ha presentato una interrogazione parlamentare. A seguire il testo della risposta.

“Come riportato da notizie di stampa, i bandi di concorso pubblici relativi al comparto difesa e sicurezza contengono la norma che esclude la partecipazione a coloro che siano stati prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;

il provvedimento di proscioglimento della ferma è adottato dalla direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio in alcuni specifici casi elencati all’articolo 957 del codice dell’ordinamento militare (domanda presentata dall’interessato; assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; esito positivo degli accertamenti diagnostici per abuso di alcol, per l’uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; motivi disciplinari, ai sensi dell’articolo 1357, comma 1, lettera c); perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall’articolo 955; scarso rendimento di cui all’articolo 960);

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, all’articolo 8, statuisce una fondamentale modifica del summenzionato articolo 957 del codice dell’ordinamento militare, prevedendo tra le cause che determinano il proscioglimento della ferma anche il «mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio»;

tale novella riveste una importanza strategica per i volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate, poiché il corso di addestramento basico per i VFP1 ha durata di 10 settimane ed è suddiviso in due moduli, ciascuno di 5 settimane con attività addestrative che si svolgono dal lunedì al sabato;

se nel periodo sopra citato il militare non dovesse superare il corso basico formativo sarà prosciolto d’autorità con tutte le conseguenze che scaturiranno da tale provvedimento sui futuri concorsi pubblici cui il militare prosciolto intenderà partecipare;

ad avviso degli interroganti, si tratta, dunque, di un’ulteriore penalizzazione a discapito dei precari delle Forze armate che solo per il mancato superamento del corso anche per casi di infermità non dipendenti da causa di servizio si troveranno esclusi dalla possibilità di appartenere al comparto sicurezza e difesa –:

se il Ministro interrogato non intenda intraprendere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di escludere dal proscioglimento della ferma il mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, al fine di poter offrire anche ai cosiddetti «precari» delle Forze armate l’opportunità di entrare a far parte del servizio permanente.”

Risposta scritta del Ministro della Difesa

In merito alla tematica sollevata dall’interrogante è fondamentale evidenziare, prima di ogni altro aspetto, che la formazione condotta nelle prime settimane della vita militare dei VFP1 ha la finalità di far raggiungere un livello di preparazione iniziale adeguato allo svolgimento della professione militare, conferendo al personale le conoscenze e le capacità di base necessarie per assolvere i compiti istituzionali.
Tale competenza minima è necessaria per operare in condizioni di assoluta sicurezza, garantendo l’incolumità propria, dei propri commilitoni e del personale civile in guarnigione, nelle attività addestrative e in operazioni.
Queste importanti esigenze di natura istituzionale ritengo possano aver costituito la ratio della modifica al Codice dell’Ordinamento Militare che, introducendo il comma 1, e-bis, dell’articolo 957, ha previsto a suo tempo, tra i casi di scioglimento della ferma, il «mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio».
Con specifico riguardo al proscioglimento per mancato superamento dei corsi di formazione di base quale causa della perdita dei requisiti per la partecipazione ad altri concorsi per i VFP, rappresento che già in occasione della discussione di analogo atto di sindacato ispettivo – interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02280 – la Difesa ha avuto modo di precisare come la tematica fosse allora oggetto di ulteriori analisi e approfondimento in ottica interforze nell’ambito dei lavori per le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 94 del 2017 «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate».
L’intervenuta approvazione, lo scorso febbraio, dei correttivi al citato decreto legislativo, ha, in effetti, modificato l’articolo 635 del Codice dell’Ordinamento Militare sui «Requisiti generali per il reclutamento», prevedendo che «i proscioglimenti disposti per mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio» di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis) del citato Codice, non siano più motivi ostativi per il reclutamento nelle Forze Armate.

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