Avvocato Militare

Poliziotto indagato dopo annotazione per fatti successi libero dal servizio. Caso archiviato ma Ministero non concede rimborso spese legali. La decisione del TAR

Il ricorrente, Sovrintendente capo coordinatore della Polizia di Stato, produceva annotazione di P.G., inviata alla locale Autorità Giudiziaria nella quale segnalava che, libero dal servizio e in borghese, trovandosi nel mercatino della frutta in Pizzo aveva notato una pattuglia della locale Polizia Municipale affiancare un mercante ambulante di prodotti alimentari, posizionato sul marciapiede e presumibilmente abusivo, e, nell’occorso, il personale della Polizia locale si limitava probabilmente soltanto a redarguire il venditore senza procedere, altresì, ad ulteriori attività di controllo nei suoi confronti, aggiungendo che l’uomo, dopo aver visto la pattuglia allontanarsi si posizionava nuovamente sul lato opposto della strada;

A seguito di ciò la Procura della Repubblica di Vibo Valentia gli notificava avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati previsti dagli artt. 323 c.p. (abuso d’ufficio) e 328 c.p. (omissione o rifiuto di atti di ufficio) contestandogli di non aver proceduto al controllo delle autorizzazioni in capo al venditore ambulante, che avrebbe dovuto effettuare per ragioni di igiene e sanità:

Successivamente il Pubblico Ministero chiedeva al G.I.P. l’archiviazione per l’insussistenza dell’elemento tipico del reato di cui all’art. 323 c.p. ossia la violazione di leggi e regolamento né essendo stata dimostrata la intenzionale finalizzazione dell’agire dell’indagato alla causazione di un ingiusto danno a chicchessia e che non ci sia stato neanche un rifiuto tale da rientrare nell’alveo della tutela di cui all’art. 328 c.p.;

Il Gip ha disposto l’archiviazione del procedimento ritenendo la notizia di reato infondata, non ravvisandosi né la qualifica soggettiva, né le competenze in capo all’indagato al momento in cui sporgeva la segnalazione semmai su inadempimenti altrui sicché, in conclusione, non è ravvisabile qualsivoglia ipotesi di reato.

A fronte di richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale in questione, l’Amministrazione rigettava motivando nel senso che “la condotta pacificamente acclarata dagli atti processuali, consistita, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, nel non aver identificato il venditore abusivo ed il personale di Polizia Locale che nell’occorso avrebbe posto in essere un comportamento omissivo, e il non aver redatto i dovuti atti di competenza essendosi limitato a redigere una semplice annotazione, sebbene esente da rilievi penali, non può essere imputabile alla stessa Pubblica Amministrazione e non può essere conforme ai propri doveri istituzionali. (…) Pertanto, nel richiamare le più articolate motivazioni riportate nel preavviso di diniego, si comunica che l’istanza(…) è definitivamente respinta”.

LA DECISIONE DEL TAR

Contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione, la genesi e le circostanze da cui è scaturito il procedimento penale non evidenziano la radicale assenza di un nesso causale, in termini di riferibilità all’Amministrazione, non risultando dalle allegazioni in atti che la condotta sia stata posta in essere meramente per ragioni personali, sia pure durante e in occasione dello svolgimento del servizio, e dunque non riferibile in alcun modo all’Amministrazione.

Detto in altri termini, se il ricorrente è stato investito da un procedimento penale ciò è avvenuto proprio in quanto aveva redatto un’annotazione di polizia, a seguito della quale la Procura della Repubblica aveva ritenuto penalmente illecito il suo operato per non essere andato oltre in tale occasione, ossia per non aver proceduto, quale pubblico ufficiale, alla segnalazione dei soggetti interessati alla vicenda.

Peraltro, il fatto che, all’esito delle indagini, il ricorrente sarebbe stato prosciolto senza neanche esercitare l’azione penale per difettare il ricorrente, nel caso concreto, della qualifica soggettiva e delle competenze necessarie per ritenere sussistente uno specifico obbligo (asseritamente disatteso) non fa venir meno, per ciò solo, le ragioni del suo coinvolgimento in procedimento penale per come sopra rappresentate.

Per completezza, anche l’ulteriore deduzione circa l’asserita violazione dei doveri istituzionali è da ritenersi censurabile, atteso che, dal punto di vista penalistico, l’assenza di uno specifico obbligo, per carenza di qualifica e competenze, rendeva insussistente l’asserita violazione di uno specifico dovere istituzionale, mentre, per altro verso, non risulta evidenziata nella vicenda una ipotesi di conflitto di interessi tra il ricorrente e l’Amministrazione, che – si soggiunge ad colorandum – non risulta aver avviato alcunchè anche dal punto di vista disciplinare o comunque evidenziato ulteriori elementi che possano corroborare detta asserzione.

In conclusione il TAR ha accolto il ricorso.

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