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POLIZIOTTO CHE FREQUENTA PREGIUDICATI NUOCE AL PRESTIGIO DELLA POLIZIA, “LEGITTIMO IL TRASFERIMENTO”

Legittimo trasferire un poliziotto che frequenta pregiudicati, perché “nuoce al prestigio della Polizia”. Lo ha stabilito una sentenza del Tar della Liguria. Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da un assistente capo in servizio in Liguria che aveva impugnato il provvedimento del capo della Polizia di trasferimento d’ufficio presso una Questura della Lombardia.  Ai sensi dell’art. 55 comma 4 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, “il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione”.

Orbene, la frequentazione di soggetti pregiudicati o che “notoriamente” non godono pubblica estimazione (laddove l’avverbio si riferisce – evidentemente – alla loro reputazione, non già alla soggettiva conoscenza dei pregiudizi penali da parte di colui che li frequenta), oltre a costituire violazione di un preciso dovere professionale, come tale punibile disciplinarmente, è senz’altro suscettibile anche di nuocere al prestigio dell’amministrazione.

La valutazione circa l’idoneità di tali frequentazioni a nuocere al prestigio dell’amministrazione è rimessa all’ampia discrezionalità dell’amministrazione, e – come tale – è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando si riveli affetta da palesi vizi logici, che nel caso di specie però non ricorrono.

Come giustamente ritenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, mentre la frequentazione constatata nel primo controllo può effettivamente essere ritenuta “occasionale”, lo stesso non può certo dirsi per il secondo episodio, laddove il ricorrente ha accettato un passaggio in auto per un lungo viaggio da un esponente di spicco nel panorama della malavita ligure, legato alla criminalità organizzata.

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