Polizia senza Telepass in scia al casello per superare la barriera: “Il tamponamento a catena è responsabilità del Capo Pattuglia”
Il T.A.R. Piemonte si è recentemente pronunciato sulla prassi illecita, posta in essere dalle forze di polizia, di accordarsi in scia per superare la barriera del telepass.
Nella fattispecie un Assistente Capo della Polizia di Stato ha impugnato innanzi il T.A.R. Piemonte il provvedimento con il quale il Dirigente gli ha irrogato la sanzione disciplinare pecuniaria della detrazione fissa stipendiale per avere, in qualità di capo pattuglia, omesso il controllo nei confronti del <<personale affidatogli, consentendo comportamenti contrari alla legge, alla prudenza, diligenza, perizia ed alle norme che regolano i transiti autostradali>> e per aver omesso <<di segnalare compiutamente e tempestivamente l’incidente stradale occorso a tre autovetture con i colori di istituto>> non ottemperando agli ordini ricevuti dai superiori gerarchici.
In particolare, dalla contestazione degli addebiti del 18 aprile 2015, emergeva che in data 3 marzo 2015, di rientro da un’operazione di controllo territoriale, il capo pattuglia consentiva alle ultime due autovetture di accodarsi alla prima, l’unica munita di dispositivo telepass, per uscire dalla barriera “Falchera” dell’autostrada A4, concorrendo in tal modo a determinare un tamponamento a catena delle tre autovetture della pattuglia con danni alle cose, alle persone e al decoro dell’Amministrazione.
Risultava inoltre che l’Assistente Capo produceva la relazione di servizio non nell’immediatezza del fatto ma dopo sei giorni dalla sua verificazione e dietro diversi solleciti dei superiori gerarchici.
Il ricorrente ha impugnato la sanzione sottolineando:
a) che quella di imboccare l’entrata o l’uscita del casello autostradale a seguito di un’autovettura dotata di telepass <<costituisce prassi consolidata durante il servizio per far fronte a ragioni di celerità e di urgenza>>;
b) che i mezzi della Polizia di Stato sono esonerati dal pagamento del pedaggio autostradale;
c) che l’incidente si è verificato dopo la scadenza dell’orario di servizio;
d) che l’incidente è addebitabile esclusivamente alle condotte negligenti ed imprudenti dei conducenti delle autovetture ed al malfunzionamento della barra di uscita del casello autostradale, per cui l’evento non sarebbe causalmente riconducibile alla condotta del ricorrente;
e) che, ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, l’obbligo di custodia e di conservazione dei mezzi di servizio grava esclusivamente su coloro ai quali i mezzi sono affidati, per cui non potrebbe muoversi al ricorrente alcun rimprovero per l’incidente occorso ai mezzi.
Il ricorrente ha inoltre eccepito di aver deciso di depositare la relazione di servizio in concomitanza con il ricevimento del sollecito scritto del superiore gerarchico, in quanto, nell’immediatezza del fatto, era stato impossibilitato a riferire verbalmente l’accaduto alla Dirigente del Servizio, la quale, pur essendo a conoscenza dell’episodio, il giorno successivo era assente e nei giorni seguenti si è rifiutata di riceverlo.
Il ricorrente ha infine eccepito la sproporzione della sanzione disciplinare, irrogatagli in misura superiore rispetto a quella irrogata all’autista del mezzo sul quale viaggiava.
Il T.A.R. Piemonte ha respinto integralmente il ricorso sottolineando che l’Amministrazione ha puntualmente ricostruito i fatti ed attribuito al capo pattuglia la responsabilità per aver consentito un comportamento che, sebbene definito come prassi, è connotato da evidente negligenza.
La circostanza che l’accodarsi di più autovetture, sprovviste di dispositivo telepass, all’autovettura che le precede, munita di dispositivo telepass, per effettuare una rapida uscita o entrata dal casello autostradale rappresenti un comportamento usuale e tollerato non toglie rilievo alla oggettiva illiceità dello stesso che il ricorrente, in qualità di capo pattuglia, aveva l’obbligo e la possibilità concreta di prevenire ed evitare.
Tale comportamento risulta contrario alle regole del gestore autostradale che attribuiscono ad ogni autoveicolo il proprio dispositivo telepass e fanno espresso divieto sia di utilizzare tale dispositivo per altre autovetture, sia di utilizzare l’accesso riservato alle autovetture dotate di dispositivo telepass da parte di quelle che non ne sono dotate, per registrare un corretto conteggio dei transiti a fini contabili e statistici.
E’ evidente che tale comportamento aumenti il rischio di tamponamento tra autovetture poiché determina una velocità di transito di una pluralità di autoveicoli superiore a quella normalmente calcolata per il transito di un solo autoveicolo, la violazione delle distanze minime di sicurezza tra autoveicoli e un abbassamento della soglia di controllo da parte dei conducenti delle autovetture che seguono, i quali sono costretti a riporre affidamento sull’abilità del conducente della prima vettura rinunciando a porre in essere le manovre cautelari di frenata volte ad evitare possibili e prevedibili malfunzionamenti della sbarra telecomandata.
Il ricorrente – secondo il T.A.R. – non avrebbe dovuto pertanto consentire, in qualità di capo pattuglia, il perpetrarsi di tale prassi illecita, anche perché non sussisteva una peculiare esigenza di celerità dell’operazione di Polizia in quanto, come dallo stesso affermato, le pattuglie stavano rientrando dal turno di servizio.
Osserva inoltre il Collegio che il ricorrente, in qualità di capo pattuglia, aveva l’obbligo di fare tutto quanto in suo potere per evitare che gli agenti sottoposti ponessero in essere i fatti illeciti a lui noti, la causazione dei quali egli ha dunque agevolato mediante la manifestazione di un consenso implicito.
Nessun rilievo – secondo il T.A.R. – deve poi essere conferito alla censura per cui, secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 600 del 1994, in caso di incidenti stradali, è soggetto al procedimento disciplinare solo il conducente dell’autoveicolo e non il terzo trasportato, per la dirimente considerazione che nella fattispecie al capopattuglia non è stato contestato il concorso nel tamponamento in qualità di trasportato ma la violazione dell’obbligo di protezione nei confronti dei sottoposti in qualità di capo pattuglia, circostanza che rende proporzionata l’applicazione nei suoi confronti di una sanzione più grave rispetto a quella irrogata al conducente della terza autovettura della coda, sulla quale l’Agente Capo Caruso era trasportato.
Infine il Collegio ha ritenuto infondate anche le censure del ricorrente relative alla tardiva presentazione della relazione di servizio e alla disobbedienza agli ordini del superiore gerarchico sono infondate. Secondo il T.A.R., infatti, risulta dalla relazione del 6 marzo 2015 della Dirigente del Servizio, notificata al ricorrente in data 9 marzo 2015 alle ore 11,45, che nessuna segnalazione sui fatti accaduti fosse stata presentata nonostante <<i numerosi solleciti verbali e via filo>>.
La tesi del ricorrente, per cui la segnalazione verbale immediata dell’accaduto non era possibile per assenza temporanea della dirigente e per il successivo rifiuto della stessa di riceverlo in audizione, non coglie nel segno in quanto l’obbligo di informazione grava in via esclusiva sul dipendente e non può essere sostituito dalla conoscenza che il superiore gerarchico abbia avuto aliunde dei fatti accaduti, circostanza, tra l’altro, non dimostrata dal ricorrente.