POLIZIA: PUNITO E TRASFERITO PER NON AVER INFORMATO I SUPERIORI DELLE INDAGINI SULL’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. IL TAR GLI DA RAGIONE
Il ricorrente, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, espone di aver ricoperto, sino al 10 gennaio 2017, l’incarico di -OMISSIS- data in cui, con telex urgente, veniva rimosso, con effetto immediato, dall’incarico. Il Capo della Polizia motivava il trasferimento del ricorrente perché questi, ponendo in essere un comportamento gravemente negligente, non avrebbe notiziato la scala gerarchica dipartimentale circa possibili attacchi informatici ad account e-mail di massimi esponenti del sistema politico ed economico italiano, contravvenendo così a precise disposizioni impartite in materia”, in ragione di quanto emerso nell’ambito di una inchiesta giudiziaria svolta dall’Ufficio diretto dal ricorrente per il contrasto al cyberspionaggio, conseguente all’illecita intromissione nei sistemi informatici di personaggi politici ed istituzioni, nell’ambito della quale venivano peraltro emesse misure cautelari in carcere nei confronti di due noti professionisti romani.
Successivamente, l’Amministrazione attivava nei confronti del Dr. Di Legami un procedimento disciplinare che si concludeva con l’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima consentita di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Mutuando le motivazioni già espresse nel provvedimento di trasferimento, l’amministrazione contestava infatti al ricorrente di non aver provveduto ad informare i superiori gerarchici di notizie riguardanti le indagini in corso, così contravvenendo alle prescrizioni impartite dalla normativa sub secondaria adottata ai sensi dell’art. 18 comma 5, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e precisamente dalle Direttive ministeriali n. 555/Doc/C/DIPPS/FUN/CTR/6684/16 dell’8 ottobre 2016 e n. 555/Doc/C/DIPPS/FUN/CTR/7705 del 10 novembre 2016.
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che il problema del rapporto tra il segreto istruttorio ex art.329 c.p.p. (ai sensi del quale gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari) e l’obbligo delle forze di polizia di riferire alla scala gerarchica, fino al vertice delle forze medesime, quanto necessario ad assolvere le finalità di cui all’art. 18, comma 5, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 è di tale importanza che – come evidenziato nella memoria di parte ricorrente – il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione al citato art. 18, comma 5, del D.Lgs. n. 177 del 2016 (ai sensi del quale “…al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”) è stato dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 con ordinanza della Corte costituzionale n.273 del 18.12.2017.
Il Collegio ritiene tuttavia che la prospettata questione di legittimità costituzionale di tale disposizione non sia rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, atteso che il provvedimento impugnato è viziato da eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
Difatti, la Direttiva n. 555/Doc/C/DIPPS/FUN/CTR/6684/16 dell’8 ottobre 2016 – la cui violazione è stata contestata al ricorrente – prevede in capo ai responsabili di ciascun presidio di polizia l’obbligo di riferire al superiore gerarchico le notizie inerenti al procedimento penale, che si concretizza nel momento in cui è stata inviata all’Autorità giudiziaria una comunicazione di reato ex art. 347 c.p.p..
Tale obbligo – secondo quanto indicato nella Direttiva – comprende anche gli “ulteriori atti, eseguiti o comunque curati dall’articolazione di polizia”, ma è comunque “circoscritto ai soli dati e notizie indispensabili a garantire un coordinamento informativo ai diversi livelli organizzativi della Forza di Polizia”.
Ed invero, con le argomentazioni del ricorso introduttivo parte ricorrente contesta, nella sostanza, il presupposto di fatto che ha originato la sanzione, evidenziando che – trattandosi di un’inchiesta particolarmente delicata, che vedeva come persona offesa anche il Presidente del Consiglio dei Ministri – la necessaria riservatezza delle investigazioni lo vedeva obbligato, nella sua qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria impegnato in attività investigativa diretta dall’Autorità Giudiziaria inquirente, alla puntuale osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 329 c.p.p. in merito al rispetto del segreto istruttorio, così da limitarsi a segnalare ai propri superiori, in via informale e nei limiti delle indicate previsioni normative, “esclusivamente le notizie minime ed essenziali della vicenda penale la cui direzione delle indagini era stata assunta direttamente dal Pubblico Ministero, secondo quanto prescritto dalla Direttiva n. 555/Doc/C/DIPPS/FUN/CTR/6684/16 dell’ 8 ottobre 2016.
Deve, del resto, in via generale, convenirsi con l’assunto di parte ricorrente secondo cui mentre l’attività di pubblica sicurezza, ossia tutta l’azione preventiva e programmatica di contrasto alla criminalità è affidata all’apparato esecutivo nella sua declinazione gerarchica, l’attività di polizia giudiziaria, ossia quella di repressione dei reati oramai commessi, è, per la fase investigativa, di configurazione della fattispecie di reato e del coordinamento delle indagini, di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria e, segnatamente, dell’Ufficio del Pubblico Ministero.
E peraltro, rileva il Collegio che, ad una attenta lettura della motivazione del provvedimento impugnato, ciò che risulta contestato al ricorrente – e ritenuto ancor più grave per la “elevata qualifica, anzianità ed esperienza”, tanto da determinare l’applicazione della sanzione nella misura più grave – non è di aver mancato di notiziare la propria scala gerarchica dell’inoltro dell’informativa di reato ex art. 347 c.p.p. relativa al suindicato procedimento penale e neppure – secondo quanto “aggiunto”, rispetto al dato normativo, dalla richiamata Direttiva di attuazione n.555/2016, con i già evidenziati profili di eccesso di delega – di avere omesso di comunicare “ulteriori atti eseguiti o comunque curati dall’articolazione di polizia che rappresentino uno sviluppo dell’iniziale informativa di reato fino alla conclusione delle indagini preliminari”, quanto di avere, nella sostanza, omesso di comunicare ai propri superiori la circostanza, della quale egli era a conoscenza, che tra le persone offese del reato vi era anche l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tanto precisato, il Collegio osserva che l’omessa comunicazione di tale informazione – per quanto di indubbia rilevanza politica e mediatica, tale da creare imbarazzo nei vertici gerarchici venuti a conoscenza della stessa solo a seguito della divulgazione del contenuti dell’ordinanza di custodia cautelare – non può ritenersi, tuttavia, né una notizia “minima ed essenziale” del procedimento penale né tantomeno una informazione “indispensabile a garantire un adeguato coordinamento informativo ai diversi livelli organizzativi delle Forze di Polizia”, secondo quanto chiarito dalla richiamata circolare che, nel conciliare le esigenze di segretezza investigativa con quelle perseguite dal richiamato art.18 comma 5, D.lgs. n.177/2016 limita, appunto, l’obbligo di comunicazione ai soli “dati e notizie indispensabili a garantire un adeguato coordinamento informativo ai diversi livelli organizzativi delle Forze di Polizia”.