Polizia

POLIZIA: MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

Capita ormai frequentemente che gli operatori di polizia giungono al pensionamento senza aver potuto godere di tutte le ferie legittimamente spettanti; ciò dipende da innumerevoli fattori e tuttavia sono rare le ipotesi in cui sia per colpa o anche per esclusiva volontà dei colleghi.

Sull’argomento riportiamo la nota del Sindacato di Polizia SAP.

Si sta verificando una spiacevole “distanza” da parte dell’Amministrazione di P.S. che invece di prodigarsi per l’effettivo riconoscimento del diritto a monetizzare le ferie non godute dei poliziotti, una volta cessati dal servizio, si adopera per contrastare la commutazione delle stesse in ristoro economico. Ciò oltre a costituire una chiara violazione del diritto interno e comunitario, rappresenta una forte cesura tra l’Istituzione Polizia di Stato e il personale in quiescenza, che oltre a palesare un forte distacco e una sorta di ingiustificata ingratitudine, demotiva altresì il personale ancora in servizio.

Il diritto alle ferie è previsto e disciplinato da una pluralità di fonti normative, anche di rango costituzionale e comunitario, nonché dalle disposizioni di settore così come dai contratti collettivi nazionali di comparto. Pertanto in considerazione anche delle notorie statuizioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul tema, così come dei recenti arresti del giudice amministrativo (es. Tar Catanzaro n. 376 del 2017) ovvero della Corte di Cassazione (recentemente Ordinanza n. 7976 del 21 aprile 2020), abbiamo richiesto al Capo della Polizia di valutare la possibilità di consentire ai colleghi di beneficiare del diritto alla monetizzazione delle ferie in tutte le ipotesi assistite da legalità sostanziale. Infatti la giurisprudenza non dubita che la monetizzazione del congedo ordinario, oltre ai casi di motivate esigenze di servizio, spetti anche in ipotesi di mancata fruizione per impossibilità derivante da causa non imputabile al lavoratore.

Stralcio della lettera inviata dal SAP al Capo della Polizia

“È pur vero che un particolare limite legale, per la fattispecie in parola, è quello di recente introdotto dall’articolo 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente finalizzato alla “razionalizzazione” – attraverso la riduzione – “delle spese per acquisti di beni e servizi”, nonché a “garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica”, anche attraverso misure volte ad assicurare “la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici”. La disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto“. Sul punto si è espressa in molteplici occasioni la Corte dei Conti, per opera delle sue Sezioni di controllo, opinando che l’apparente perentorietà dell’obbligo di fruizione delle ferie e del correlato divieto (“in nessun caso”) di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, introdotti dal D.L. 95/2012 e presidiati dalla previsione di sanzione consistente nel recupero delle somme indebitamente erogate nonché da responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al dirigente responsabile, ha indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione. Ebbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95, confermando le prime interpretazioni offerte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica, nonché gli orientamenti della magistratura contabile in sede di controllo, ha chiarito che la natura settoriale della nuova disposizione, “introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione” e mirante “a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, non può porsi “in antitesi con principi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea“. Orbene, il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute è quindi operativo solo in particolari vicende estintive del rapporto di lavoro governabili dalla volontà del lavoratore o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Infatti, secondo la Consulta, quel divieto non può avere applicazione nei casi in cui l’impossibilità di fruizione delle ferie derivi da eventi del tutto imprevedibili o non attribuibili alla responsabilità del lavoratore (il Dipartimento della funzione pubblica, nel parere n. 40033/2012, ha ritenuto, ad esempio, che “le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”, escludendo pertanto in tali casi l’operatività del divieto).

Tali considerazioni, inoltre, che attengono a profili generali dei lavoratori pubblici, dovrebbero essere assistite da forme di maggiori garanzie per i colleghi del comparto sicurezza, essendo inammissibile che proprio i poliziotti subiscano un trattamento deteriore rispetto agli altri lavoratori statali, visto che sono esposti a più rigidi rapporti con i superiori gerarchici, che possono influire pure sulla fruibilità delle ferie, e a notevoli oneri legati ai compiti istituzionali, come ad esempio quelli inerenti alla polizia giudiziaria, che contribuiscono a smorzare e limitare l’astratta disponibilità dei congedi ordinari nell’anno solare. Pertanto, Sig. Capo, in considerazione anche delle notorie statuizioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul tema, così come dei recenti arresti del giudice amministrativo (es. Tar Catanzaro n. 376 del 2017) ovvero della Corte di Cassazione (recentemente Ordinanza n. 7976 del 21 aprile 2020), si domandano espressi chiarimenti sui profili posti in evidenza, con richiesta di voler consentire ai colleghi di poter beneficiare del diritto alla monetizzazione delle ferie in tutte le ipotesi assistite da legalità sostanziale, anche in ossequio al diritto eurounitario, tra le cui fonti si annoverano certamente le statuizioni della CGUE. Infatti la giurisprudenza, espressasi in maniera granitica su tale profilo, non dubita che la monetizzazione del congedo ordinario, oltre ai casi di motivate esigenze di servizio, spetti anche in ipotesi di mancata fruizione per impossibilità derivante da causa non imputabile al lavoratore.

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