Polizia, FESI 2023: definiti compensi e criteri per il personale
Con la firma dell’accordo sul Fondo Efficienza Servizi Istituzionali (FESI) 2023, sono state definite le modalità di attribuzione dei compensi accessori al personale della Polizia di Stato per l’anno in corso. L’importo complessivo a disposizione ammonta a 146.762.446,00 euro, leggermente superiore rispetto all’accordo precedente.
Compenso per la reperibilità
Il compenso per la reperibilità è attribuito al personale al quale, ai sensi degli artt. 64 della L. 121/1981 e 18 dell’Accordo Nazionale Quadro del 31/07/2009, è fatto obbligo di mantenere la reperibilità. Lo stesso compenso è riconosciuto anche al personale che, pur non obbligato alla reperibilità, è chiamato ad intervenire in servizio per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze, fermo restando il diritto al compenso per lavoro straordinario e all’eventuale recupero del giorno di riposo.
Salvo quanto previsto dall’art. 64 della L. 121/1981, non può farsi ricorso al personale impegnato in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi. Le fattispecie compensate concorrono nel limite massimo della pianificazione dei turni di reperibilità annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Compenso per il cambio turno
Il compenso per il cambio turno è attribuito nell’ipotesi di modifica, disposta d’ufficio, dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale successivamente alla programmazione stessa, o nell’ipotesi di una seconda variazione, sempre disposta d’ufficio, nell’ambito della stessa programmazione settimanale. Le modifiche e le variazioni dell’orario di lavoro sono disposte secondo le disposizioni dell’art. 11 dell’Accordo Nazionale Quadro del 31/07/2009 e nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Per il personale impiegato nei servizi continuativi, il compenso per il cambio turno è attribuito solo alla prima modifica e alla seconda variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d’orario.
Compenso per i Reparti Mobili
Al personale in forza presso i Reparti Mobili, ed effettivamente impiegato negli stessi, in sostituzione del compenso per la reperibilità, spetta un compenso lordo annuo pari a 610,00 euro. Per il personale dei Reparti Mobili aggregato o trasferito presso altri uffici, il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il Reparto. Il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso matura dopo almeno 15 giorni di servizio nel mese di riferimento.
Analogamente, per il personale di altri uffici aggregato o trasferito presso i Reparti Mobili nel corso dell’anno, il compenso è corrisposto in dodicesimi, con le stesse modalità previste per il personale dei Reparti Mobili aggregato altrove.
Importi degli altri compensi
Oltre alla produttività collettiva, fissata a 6,11 euro giornaliere per effettiva presenza, l’accordo conferma gli importi degli altri istituti ordinariamente previsti dal FESI:
– 17,50 euro per ciascun turno di reperibilità;
– 10,00 euro per ogni cambio turno;
– 6,40 euro per ciascun servizio reso in alta montagna;
– 50,83 euro quale compenso mensile per cambi turno per i Reparti Mobili.
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