Polizia, ecco le disposizioni emanate da Gabrielli per “lavorare da casa”
Il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha diramato le nuovi disposizioni per il lavoro “agile” per gli appartenenti alla Polizia di stato. Ecco cosa prevede la circolare.
Nel rispetto della sostenibilità organizzativa e della compatibilità con le specifiche attività svolte, si vorrà provvedere a organizzare i servizi tenendo conto della possibilità di autorizzare ciascun dipendente interessato a svolgere in modalità “agile” la prestazione ordinariamente prevista per ciascuno di essi in relazione alla singola giornata lavorativa, incluso anche il cosiddetto “rientro” previsto a completamento dell’orario di servizio dall’ordine di servizio per il personale assoggettato al regime della cosiddetta “settimana corta”, restando esclusa la prestazione di lavoro straordinario.
L’accesso a tale innovativo istituto, infatti, sarà esclusivamente a domanda dell’interessato, che ciascuno potrà proporre secondo le ordinarie tempistiche della programmazione settimanale dei servizi, avvalendosi dell’apposito modulo allegato alla presente. Acquisite le domande, il funzionario responsabile dell’ufficio predisporrà una programmazione su base almeno settimanale del Personale da impiegare in modalità “agile”, in via continuativa o anche per singole giornate lavorative. Dovrà essere assicurato, con adeguati meccanismi di rotazione, che tutti coloro che ne facciano domanda possano fruire della modalità “agile”, compatibilmente con la situazione organizzativa dell’ufficio e delle preminenti esigenze di funzionalità.
Sempre alla luce dell’innovatività dell’istituto in relazione al Personale appartenente, occorre individuare i caratteri generali delle specifiche prestazioni lavorative che, in questo eccezionale contesto, possono essere svolte in modalità di “lavoro agile” e che il funzionario responsabile dell’ufficio ove il dipendente interessato presta a qualsiasi titolo servizio individuerà in concreto; tutte le ulteriori attività sono individuate quali “attività indifferibili da rendere in presenza”.
Nello specifico, i caratteri generali che devono contestualmente sussistere nelle attività espletabili in forma “agile” sono i seguenti:
• il carattere amministrativo;
• l’oggettiva possibilità di svolgimento anche al di fuori della sede di servizio;
• l’essere svolte con strumentazione informatica di comune diffusione, in possesso del dipendente; al riguardo, si precisa che le connesse spese restano, comunque, a carico di quest’ultimo, atteso che l’accesso all’istituto è previsto a domanda dell’interessato.
Occorrerà, comunque, assicurare che i meccanismi di rotazione si concilino, oltre che con le concrete esigenze di funzionalità dell’ufficio, con il riconoscimento di una priorità, innanzitutto, ad alcune categorie di Personale.
Queste ultime sono, in parte, mutuate dalla citata legge n. 81 del 2017, ovverosia:
• le lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, di cui agli artt. 16, 16bis e 17 del D.L. 26 maggio 2001, n.151, e successive modificazioni;
• i lavoratori con figli in condizioni di disabilità, ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
In concreto, la prestazione lavorativa si potrà svolgere presso la residenza o il domicilio del dipendente interessato, o altro idoneo luogo, da individuarsi in tutti i casi d’intesa con il funzionario responsabile dell’ufficio, prescrivendosi che il dipendente renda autocertificazione quotidiana degli orari di inizio e di fine della propria giornata lavorativa e garantisca la propria raggiungibilità telefonica per tutta la durata dell’orario del servizio. Quanto al trattamento giuridico ed economico spettante, la misura prevede che la prestazione lavorativa svolta in modalità “agile” sia considerata servizio prestato a tutti gli effetti, precisando che essa non dà diritto alla corresponsione, oltre che del trattamento economico per lavoro straordinario, altresì, dell’indennità di servizio esterno, del trattamento di missione e del buono pasto.
In merito allo status del dipendente che lavora nelle modalità suddette, restano fermi i doveri ordinariamente previsti dalla normativa vigente, inclusi gli obblighi attinenti al segreto di ufficio, al trattamento dei dati personali e alla custodia della documentazione, anche informatica, a carico dei dipendenti interessati, atteso che essi sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Vista la straordinarietà e la temporaneità dell’applicazione delle disposizioni del citato decreto dell’ 11 marzo 2020 e del loro necessario adeguamento alle peculiarità funzionali e organizzative riguardanti il Personale appartenente alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato, è possibile programmare lavoro “agile” anche in deroga ad accordi tra le parti e agli obblighi informativi a carico del datore di lavoro in ordine ai rischi generali e ai rischi specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Sotto tale ultimo profilo, comunque, è necessario che il Personale autorizzato prenda visione della documentazione disponibile sul sito internet istituzionale dell’INAIL.
In presenza di inderogabili esigenze di servizio ravvisate in ogni tempo dal funzionario responsabile dell’ufficio, ovvero a causa di sopravvenute criticità di ordine tecnico o personale che rendano difficilmente praticabile la prestazione lavorativa in modalità “agile”, delle quali il dipendente è tenuto a fornire immediata comunicazione all’ufficio, sarà sempre possibile revocare, per il tempo strettamente necessario, l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione nella modalità agile.