PENSIONI MILITARI, QUANDO NON SI APPLICANO GLI ADEGUAMENTI ALLA SPERANZA DI VITA
Se all’età ordinamentale per il collocamento a riposo sono raggiunti almeno 35 anni di servizio il personale fa salva l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita. Articolo a cura di Valerio Damiani per Pensioni Oggi.it.
Come noto il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonchè i vigili del fuoco godono di requisiti di pensionamento inferiori rispetto alla generalità degli altri lavoratori. Nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme antecedenti alla Legge Fornero secondo le quali il trattamento di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (in genere il valore oscilla tra i 60 e i 65 anni) ed il trattamento anticipato si consegue all’età di 57 anni unitamente a 35 anni di anzianità oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità.
I predetti requisiti sono oggetto di adeguamento alla speranza di vita e pertanto dal prossimo anno, con lo scatto di ulteriori cinque mesi, saranno più alti di un anno rispetto a quanto appena esposto (perchè si aggiungono ai due incrementi già scattati, 3 mesi dal 2013 e 4 mesi dal 2016). Va detto che a questa regola c’è un’eccezione: il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ipotesi in cui al compimento dell’età ordinamentale risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi. Circostanza abbastanza frequente.
Considerando che a questo personale continua ad applicarsi la finestra mobile di decorrenza annuale tecnicamente possono verificarsi due ipotesi a seconda se al raggiungimento dell’età ordinamentale siano stati o meno raggiunti i 35 anni di contributi.
Quando non si applicano gli adeguamenti
Ad esempio si immagini un assicurato che raggiunge il limite ordinamentale (60 anni) il 1.9.2018 ed ha raggiunto i 35 anni di servizio (comprensivi delle maggiorazioni contributive) il 1.7.2017. Il soggetto in questo caso potrà essere collocato in quiescenza il 1.9.2018 essendosi a tale data già aperta la finestra mobile di 12 mesi (1.7.2018) ed avendo già maturato i 35 anni di contributi. In tal caso non si applicano gli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita Istat.
Analoga circostanza vale nel caso in cui l’assicurato abbia al limite ordinamentale raggiunto i 35 anni di servizio ma non si sia ancora aperta la finestra mobile. Nell’esempio sopra si immagini che i 35 anni di servizio (comprensivi delle maggiorazioni) risultino maturati in realtà il 15.11.2017. In tal caso la prima finestra mobile si aprirebbe il 15.11.2018 ed è a tale data (o meglio dal 16.11.2018) che il soggetto può essere collocato concretamente in quiescenza d’ufficio. Continuerà quindi a non applicarsi alcuno spostamento avendo all’età ordinamentale di 60 anni (1.9.2018) comunque raggiunto i 35 anni di servizio.
Quando si applicano gli adeguamenti
Gli adeguamenti sul limite di vecchiaia si applicano, invero, quando l’assicurato non ha raggiunto i 35 di servizio. Si pensi ad esempio all’ipotesi dell’arruolato che raggiunge i 60 anni il 1.9.2018 ma a tale data ha 30 anni di anzianità contributiva (comprensiva delle maggiorazioni). In tal caso il collocamento in quiescenza potrà avvenire al raggiungimento di un’età di 60 anni e 7 mesi (che dal 2019 saliranno a 61 anni) più una ulteriore attesa di 12 mesi. Vale a dire che nel caso di specie il collocamento a riposo d’ufficio potrà avvenire il 1.9.2020.
Potrebbe però anche accadere che i 35 anni di anzianità vengano raggiunti dopo il raggiungimento dell’età ordinamentale e prima dell’apertura della finestra mobile corrispondente al limite ordinamentale. Qui il collocamento a riposo d’ufficio avverrà al conseguimento del primo diritto alla decorrenza alla pensione tra quello calcolato sull’età ordinamentale e quello calcolato sulla pensione di anzianita’. E’ il caso dell’arruolato che al 1.9.2018 ha 60 anni e 34 anni e 11 mesi di anzianità. Il collocamento a riposo avviene al 1.10.2019 perchè i 35 anni di anzianità sono raggiunti il 1.10.2018 e, pertanto, il primo requisito utile per l’accesso alla pensione risulta raggiunto 12 mesi dopo tale data. Non è, pertanto, necessario attendere il 2020 per il collocamento in quiescenza.