Pensioni militari: ecco cosa si desume da una prima interpretazione
La Corte dei Conti – Sezioni Riunite ha emesso la tanto attesa sentenza 1/2021 con la quale ha definito i criteri di applicazione dell’art.54 DPR 1092/73.
Il giudicato emanato rimette in discussione buona parte degli orientamenti precedentemente affermati dalle varie Sezioni Regionali e Centrali d’Appello della Corte dei Conti.
La sentenza depositata ieri, infatti, ha sancito che:
La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
Conseguentemente:
L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Da una prima interpretazione di questa sentenza molto complessa ed articolata e che, ovviamente, necessita di ulteriori approfondimenti, sembra desumersi, tuttavia, che:
- Sono esclusi dalla possibilità di richiedere un ricalcolo più favorevole della pensione tutti coloro che avevano al 31.12.95 un’anzianità contributiva maggiore di 18 anni trovandosi nel sistema di calcolo retributivo puro, poiché hanno già usufruito di un conteggio più vantaggioso;
- E’ corretta, invece, la valorizzazione degli anni di contribuzione utile intercorrenti tra i 15 e i 18 ai fini del sistema di calcolo più vantaggioso, per coloro che erano al 31.12.95 nel sistema misto e, quindi, nella fascia intercorrente tra i 15 e i 18 anni di contribuzione utile;
- non è applicabile il calcolo del 44% per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”;
- non appare più sostenibile l’interpretazione giurisprudenziale che si era formata in precedenza, orientata favorevolmente all’applicazione dell’aliquota di calcolo del 44% in modo più estensivo, per coloro che avevano al 31.12.95 un’anzianità minore di quelle in trattazione.
Sono in corso, tuttavia, ulteriori approfondimenti con esperti previdenziali e legali al fine di poter operare una valutazione più completa e maggiormente interpretativa della sentenza emessa.
Nota esplicativa del Sindacato Nazionale Finanzieri (SINAFI)