Pensioni militari e forze di polizia: la nuova proposta della Lega in dettaglio
IL DISEGNO DI LEGGE
Il disegno di legge presentato prevede nuove disposizioni per il personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso che raggiunge l’età per il pensionamento o che, per ragioni di infermità o decesso, cessa dal servizio. In particolare, verrà applicato il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica di accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici, attualmente pari a 67 anni.
Ciò si potrebbe tradurre in un aumento del 24% rispetto ai coefficienti attualmente in vigore, garantendo quindi maggiori diritti al personale interessato.
Il testo prevede anche un meccanismo di adeguamento automatico del coefficiente da applicare nel caso venga rideterminato per legge il requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici. In tal caso, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso sarebbe automaticamente adeguato a quello previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In ultimo, il disegno di legge prevede la possibilità di rinunciare in parte all’aumento dei cinque anni per il calcolo del servizio utile per il diritto alla pensione, in modo da poter posticipare la cessazione dal servizio e versare ulteriori contributi. Questo potrebbe consentire di ottenere una pensione di maggior valore, garantendo una maggiore stabilità economica anche dopo la fine della carriera lavorativa.
GLI ARTICOLI DELLA LEGGE
Esaminiamo nel dettaglio gli articoli della legge:
L’articolo 1 introduce misure perequative previdenziali per i militari, il personale delle Forze di polizia e del soccorso pubblico, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza nonché per infermità e decesso, stabilendo che per questi ultimi l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il corrispondente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili.
L’articolo 2 prevede invece l’attivazione di un meccanismo di adeguamento automatico del coefficiente da applicare nel caso intercorra una rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici. In tal caso, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è automaticamente adeguato a quello previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate a comprimere gli effetti negativi sul personale destinatario del trattamento pensionistico liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. A tal proposito, si consideri che l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia abbia diritto ad un beneficio consistente in un aumento del periodo di servizio di massimo cinque anni, ai fini del calcolo del periodo di servizio utile per conseguire il diritto alla pensione. Il beneficio in questione, se da un lato consente ai destinatari di poter anticipare la decorrenza del trattamento pensionistico, dall’altro incide negativamente sulla misura della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, la quale non potrà valorizzare nel montante i cinque anni attribuiti.
L’effetto sopraindicato interessa prevalentemente coloro che, all’atto della cessazione dal servizio per limiti di età, non hanno raggiunto la massima anzianità contributiva per effetto dell’applicazione del beneficio, con un sensibile effetto sulla riduzione ulteriore (rispetto al calcolo con sistema misto/retributivo) dell’assegno pensionistico e che potrebbero chiedere di essere trattenuti in servizio attraverso lo strumento della finestra mobile. A legislazione vigente, ad esempio, il personale contrattualizzato del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico arruolato a 25 anni sarà posto in congedo con diritto a pensione al compimento del sessantesimo anno di età, con cinque anni di contribuzione non valorizzabile ai fini della misura del trattamento.
L’articolo 3 prevede pertanto che, su richiesta degli interessati, ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia possibile attribuire solo una parte degli aumenti di servizio. Il periodo del cosiddetto « superservizio » in altri termini è attribuito, in tutto o in parte, solo a richiesta dagli interessati e non più in via automatica e inciderebbe soltanto al fine del trattamento pensionistico. In tal modo si consente al personale di operare una scelta consapevole, valutata in base agli effetti che deriverebbero dall’attribuzione del beneficio. La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato. Essa concede ai destinatari del beneficio una facoltà che, qualora esercitata, di fatto ha l’effetto di posticipare la cessazione dal servizio con conseguente maggiore e ulteriore contribuzione obbligatoria versata nelle casse dell’ente di previdenza nonché minori oneri derivanti per lo Stato, dovuti allo slittamento della liquidazione del trattamento pensionistico.
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