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PENSIONE MILITARI E FORZE DI POLIZIA, INCREMENTO PARI A 5 VOLTE LA BASE IMPONIBILE DELL’ULTIMO ANNO DI SERVIZIO MOLTIPLICATA PER L’ALIQUOTA DI COMPUTO DELLA PENSIONE

Ci siamo già occupati del cosiddetto “moltiplicatore” in questo articolo (per approfondire clicca qui). Oggi riportiamo un importante e recente sentenza della Corte dei Conti del Molise nella quale, il ricorrente, colonnello dell’Arma dei carabinieri collocato in congedo assoluto per infermità dal 14/7/2016 in quanto non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ha avanzato richiesta al Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei carabinieri al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, D.Lvo 30.04.1997, n. 165.

Tuttavia, il Comando generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, ha comunicato all’interessato che “la domanda non può trovare accoglimento ( … ) nella considerazione che la S. V. è stata collocata in congedo assoluto, per infermità; per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio di cui all’art.3, comma 7,  del D.Lvo n. 165/1997, in virtù della medesima norma, <opera in altemativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato>”.

Parte attrice ha quindi presentato ricorso giurisdizionale, lamentando la violazione del disposto del menzionato art. 3, comma 7, norma che testualmente dispone: “per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”.

Parte attrice ha altresì evidenziato che l’istituto dell’ausiliaria, regolamentato dagli articoli 992 e 993 del Codice dell’Ordinamento Militare, prevede la possibilità, per il personale militare in posizione di congedo a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, di essere richiamato in servizio per un massimo di cinque anni, percependo un’ indennità annua che si aggiunge al trattamento pensionistico e che è pari all’80 per cento della differenza tra Il trattamento pensionistico e la retribuzione relativa al grado e all’anzianità posseduti al momento del collocamento in ausiliaria.

Secondo parte attrice, ovviamente non potrebbe usufruire dell’istituto dell’ausiliaria il personale inidoneo dal punto di vista psico-fisico, con il che si spiegherebbero le ragioni per le quali il menzionato art. 3, comma 7, prevede il riconoscimento del beneficio anche a favore del “personale militare che non sia In possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”.

Secondo la Corte dei Conti del Molise, in relazione alla situazione amministrativa e previdenziale del ricorrente, pare opportuno premettere che, a norma dell’art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, “1. Il militare, che deve  assicurare in costanza di  servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del  regolamento, e accertati secondo le  apposite metodologie ivi previste, cessa  dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità’, in congedo, nella riserva  o  in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli  sono state concesse le licenze spettantegli”.

Orbene, nella specie, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di verbale CMO 2° Istanza di Bari mod. BL n.20161334, che ha valutato il militare “permanentemente non idoneo in modo assoluto”, ha collocato l’ufficiale superiore in “congedo assoluto” ai sensi del menzionato art. 929 del codice dell’ordinamento militare. I militari in congedo assoluto (a differenza di quelli collocati in ausiliaria) vengono espunti dai ruoli (art. 790 del codice dell’ordinamento militare), e “non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di  grave crisi internazionale” (art. 790 del c.o.m.).

Quanto ai militari inquadrati nei ruoli in ausiliaria, la categoria comprende, ai sensi dell’art. 886 c.o.m., “il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all’atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione”. Il personale collocato in ausiliaria ex art. 992 c.o.m., è soggetto a possibili richiami in servizio ex art. 993 c.o.m. ed è soggetto agli obblighi di cui all’art. 994 c.o.m..

L’esame della suddetta disciplina, evidenzia dunque come il militare collocato in congedo assoluto per infermità non possa esser collocato in ausiliaria, considerata la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l’impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria. Del resto, l’art. 924, comma 3, del c.o.m. espressamente prevede che, al raggiungimento dei limiti di età, “Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi  previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l’ idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto”.

In proposito, la Corte dei Conti del Molise, ha sottolineato l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.

Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque ad accedere all’istituto dell’ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012).

Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio.

Il ricorso risulta dunque meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell’Amministrazione al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonché alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.

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