PENSIONE MILITARI, RECUPERI DA PROVVISORIA A DEFINITIVA. CORTE DEI CONTI: “RIDETERMINAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVA”
Il trattamento pensionistico provvisorio è corrisposto, in molti casi, anche per anni. Il caso odierno riguarda un militare della Guardia di Finanza in congedo dal 1.6.2003, essendo stato già collocato in ausiliaria dal 16.6.1997. In particolare il ricorrente specifica che con lettera raccomandata del 10.12.2015, l’INPS – gli aveva comunicato il recupero della somma di € 14.142,84 sulla pensione a lui intestata, quale indebito pensionistico derivante dall’applicazione del provvedimento di pensione definitivo adottato dalla Guardia di Finanza e dal conguaglio con il trattamento provvisorio precedentemente in pagamento sin dal 2003. Dal mese di febbraio 2015 gli era stata quindi applicata una ritenuta cautelativa sulla pensione di € 589,25 mensili.
L’esame è stato vagliato dalla Corte dei Conti per la regione Sicilia.
La Corte nell’analizzare il caso proposto dal ricorrente ha preliminarmente enunciato il consolidato principio di diritto secondo cui: «Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo».
Nel caso di specie, il lungo intervallo di tempo intercorso tra la determinazione provvisoria e quella definitiva del trattamento di pensione travalica i confini temporali entro cui è destinata ad avere luogo l’azione dell’Amministrazione.
Dal fascicolo processuale, infatti, emerge che, nonostante la pensione provvisoria fosse in pagamento sin dal 2003, solo con il decreto n. 6451 del 2.7.2014 della Guardia di Finanza si sia provveduto alla determinazione della pensione definitiva la quale, risultando inferiore a quella corrisposta a titolo provvisorio, ha generato un conguaglio negativo per il pensionato di € 14.142,82.
Oltre alla tardività della rideterminazione (avvenuta a notevolissima distanza dalla data di collocamento a riposo), si evidenzia la buona fede del ricorrente che non avrebbe potuto avvedersi dell’errore dell’Amministrazione. Tale stato soggettivo, nella fattispecie, non risulta contestato dalle Amministrazioni convenute.
Per questi motivi la Corte dei Conti per la regione Sicilia ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto del ricorrente alla ritenzione degli importi indebitamente erogati in via provvisoria. La Corte ha, altresì, riconosciuto il diritto del medesimo alla restituzione delle somme eventualmente ritenute in esecuzione del provvedimento di recupero.