Guardia di Finanza

Obbligo vaccinale per il personale della Guardia di Finanza spettano gli assegni alimentari e non è possibile la sospensione nel caso di assenza dal servizio

Il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 ha esteso l’obbligo vaccinale, anche, al personale del comparto difesa, sicurezza, tra cui è ricompreso quello della Guardia di Finanza.

Il Sindacato Autonomo dei Finanzieri, al di là delle scelte individuali e delle singole opinioni e convinzioni che attengono alla vaccinazione Covid-19, ritiene necessario intervenire per ciò che afferisce all’applicazione della normativa in esame.

La norma ha previsto, nel caso d’inadempimento dell’obbligo vaccinale, che per il periodo di sospensione, non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La Circolare esplicativa della Guardia di Finanza ha escluso la corresponsione di alcuna forma di sostentamento dei militari sospesi, finanche l’assegno alimentare, avente preminente natura assistenziale e, pertanto, estranea a quella retributiva.

Le stesse norme contrattuali di cui al D.P.R. n. 39/2018 prescrivono gli effetti stipendiali sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’art. 920 del Codice di Ordinamento Militare, o da disposizioni analoghe, nelle quali è contemplabile la sospensione di cui all’art. 4 ter del D.L. n. 44/2021.

Si tratta di un’interpretazione di natura coercitiva e discriminatoria rispetto all’attribuzione prevista nei casi di sospensione per condanne penali o disciplinari.

Ci si troverebbe, pertanto, nel paradosso per cui, il militare sospeso per comportamenti che si presumono gravi percepiscano, giustamente, la forma indennitaria dell’assegno alimentare, mentre coloro che pur non avendo adottato alcun comportamento illegittimo, ma anzi abbiano esercitato propri diritti costituzionali, si trovino privi di alcun sostentamento.

La normativa configura la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

Trattandosi di misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, non si può prescindere, quindi, dalle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che individuano sempre la temporalità delle misure da applicare al concreto svolgimento dell’attività lavorativa.

L’iter di accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, pertanto, potrà essere avviato solamente al momento in cui il dipendente sia chiamato allo svolgimento dell’attività lavorativa, quando tale obbligo diviene requisito essenziale, che per il personale legittimamente assente (licenza o in tutte quelle situazioni di malattia, infortunio, congedo parentale, maternità e simili), non può che coincidere con il momento del rientro in servizio.

 Sindacato Autonomo dei Finanzieri

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