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“NON STO BENE, TORNO A CASA”. ASSOLTO AGENTE POLIZIA STRADALE CHE NON RILEVÒ UN INCIDENTE MORTALE, ECCO PERCHÈ

(di Mattia Mangraviti) – Si è chiuso con
l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, il processo a carico dell’agente
della Polizia Stradale di Imperia Sandro Dulbecco, accusato di omissione di
atti d’ufficio per il mancato intervento su un incidente stradale mortale, cui
fece seguito una denuncia da parte dell’allora comandante Andrea Frumento.

I fatti risalgono
al 2008. Il Pubblico Ministero Lorenzo Fornace aveva chiesto per Dulbecco, difeso dall’avvocato Erminio Annoni, 1
anno di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici.
 Nei mesi scorsi era stato assolto anche il medico di base di Dulbecco, Roberto
Spinelli, accusato di falso per il rilascio del certificato medico.
LA REQUISITORIA
DEL PM LORENZO FORNACE
“Ho ereditato questo fascicolo in
corso. Rileggendolo ho capito quali sono gli elementi di rilievo dell’accusa. L’approfondimento degli atti mi ha
condotto a formare un ragionevole convincimento della colpevolezza
dell’imputato
. Cercherò di trasmettere questa
mia consapevolezza al Tribunale. 
Ci troviamo di fronte a una prova logica. L’accusa è di omissione di
atti d’ufficio. Il problema è se il rifiuto ad ottemperare all’ordine di
servizio (la rilevazione di un incidente mortale, ndr) fosse giustificato o
meno.

Se realmente sussistesse o meno una patologia (otalgia, ndr) tale da
impedire al pubblico ufficiale di svolgere le sue mansioni
. All’imputato venne richiesto di rilevare una situazione di
grave emergenza, un incidente mortale. Il rifiuto fu giustificato o no? Se la
risposta é no il resto certamente sussiste. Si parla di una prova logica, di
elementi gravi, precisi e concordati che depongono a favore del quadro
accusatorio.
La patologia fu simulata, o meglio addotta, soltanto per giustificare
il rifiuto di svolgere l’ordine di servizio richiesto
. Il primo dato che offro al Collegio è che dalla testimonianza
della collega, emerge che il Dulbecco e quest’ultima svolsero un
servizio di ordine pubblico insieme. Nel dettaglio il controllo del mercato
settimanale di Ventimiglia. Il servizio terminò intorno alle
17.50, ma fino a quel momento il Dulbecco non evidenziò alcun problema di
ordine fisico.

La collega apprese del problema fisico del Dulbecco solo nel momento in
cui il Dulbecco oppose rifiuto.
 Nella sua
deposizione il Dulbecco
 motivò il silenzio spiegando di
essere una persona riservata
. Dunque, è qui il
problema
. Si trattava o no di un malessere tale
da determinare un oggettivo impedimento?
Un secondo dato è relativo al fatto che il collega della centrale
A.D.M. scrisse nella propria nota di servizio che chiamò Dulbecco per
spiegargli la tipologia di intervento e per informarlo che la pattuglia dedita
all’intervento non poteva recarsi sul posto per l’impedimento di un collega.

L’agente spiegò nella nota che invitò Dulbecco a recarsi
sul posto, ma che quest’ultimo si rifiutò ‘alludendo’ ad un malessere
generico. Dulbecco sapeva benissimo il perché dell’intervento e comunque si
rifiutò
. Altro dato
importante è che questo malessere che portò all’impedimento di Dulbecco
 scomparve nel giro di una notte, in
quanto il Dulbecco prestò regolare servizio il giorno successivo, sabato. Forse
perché aveva interesse a svolgere servizio per benefici economici.
 Altro elemento, il
fatto che il medico di base di Dulbecco ha spiegato
 che la patologia dell’imputato andava
avanti da anni. In realtà, però, Dulbecco si è affidato a uno specialista
otorinolaringoiatra solo dopo i fatti in esame.

Infine non si può non tenere conto del contesto in cui si manifesta la
patologia
, ovvero il termine del servizio, con
ritorno presso la sede di Imperia. Dulbecco era certamente infastidito dal
fatto che altri colleghi non avessero ottemperato ai propri doveri e in più la
richiesta di intervento arriva al termine della giornata e comporta uno
sforamento del turno di servizio di alcune ore
.

 Infine le condizioni fattuali in
cui viene redatto il certificato medico dell’imputato.
 Una situazione singolare.
Nell’androne dell’ufficio, o forse per strada. In più l’imputato parla di un
incontro casuale con il proprio medico, mentre lo stesso medico racconta di una
telefonata del proprio paziente.

Il Dulbecco non marcò visita nell’occasione, dunque il certificato
medico non era essenziale. Eppure Dulbecco disse di volerlo per poteri
tutelare. Perché?
 Quelle del Dulbecco
sono ricostruzioni inappaganti e contradditorie.
 

La sentenza di assoluzione del medico di base Spinelli dall’accusa di
falso ideologico non tiene conto di queste discrasie nella ricostruzione della
redazione del certificato medico.
A mio parere vi sono gravi e precisi elementi che fanno ritenere che il
rifiuto di Dulbecco fosse ingiustificato e che non vi fosse alcuna affezione
che impedisse il normale svolgimento dell’ordine di servizio. Chiedo dunque la
condanna a 1 anno di reclusione e alla pena accessoria di interdizione dai
pubblici uffici”.
 



LA DIFESA DELL’AVVOCATO ANNONI

“In questo processo non c’è una prova diretta, ma una prova logica. La
prova logica e la prova storica devono avere la stessa validità. Il fatto
sussiste o non sussiste, questo c’è da discutere.
 
Alla collega del Dulbecco viene detto che può non andare sull’incidente
nonostante lei stessa avesse dato la propria disponibilità. Forse c’era una
volontà del disservizio. Forse qualcun altro dovrebbe andare sotto processo.
Che si trattasse di un sinistro mortale, non viene mai detto. Il Dulbecco non
ne è a conoscenza
. Gli agenti del Comando centrale
neanche
ricordano con esattezza la sequenza delle telefonate con il Dulbecco, mentre
l’imputato e il suo medico sono obbligati a ricordare per filo e per segno ogni
particolare.

Dulbecco aveva pieno diritto di smontare un’ora prima e di recuperare
l’ora in un secondo momento, come poi ha regolarmente fatto. Quello che manca
in questo processo è un ordine vero e proprio. Nessuno ha insistito perché il
Dulbecco raggiungesse il luogo dell’incidente e dunque nessuno ha rifiutato un
ordine. Quando il Dulbecco informa il Comando del proprio malessere e chiede di
tornare a casa, la risposta è ‘va bene’
. Venendo al certificato del medico di base, si tratta di un certificato
pienamente veritiero.

C’è una sentenza nel nome del popolo italiano che lo dice. Una sentenza che assolve il medico dall’accusa di falso. Quella sentenza fa stato in questo
processo. Per condannare l’imputato occorrerebbe stravolgere l’esito di quella
sentenza. Chiedo dunque la piena assoluzione per l’imputato, perché il fatto
non sussiste
“.

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