“NON STO BENE, TORNO A CASA”. ASSOLTO AGENTE POLIZIA STRADALE CHE NON RILEVÒ UN INCIDENTE MORTALE, ECCO PERCHÈ
l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, il processo a carico dell’agente
della Polizia Stradale di Imperia Sandro Dulbecco, accusato di omissione di
atti d’ufficio per il mancato intervento su un incidente stradale mortale, cui
fece seguito una denuncia da parte dell’allora comandante Andrea Frumento.
al 2008. Il Pubblico Ministero Lorenzo Fornace aveva chiesto per Dulbecco, difeso dall’avvocato Erminio Annoni, 1
anno di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici. Nei mesi scorsi era stato assolto anche il medico di base di Dulbecco, Roberto
Spinelli, accusato di falso per il rilascio del certificato medico.
DEL PM LORENZO FORNACE
corso. Rileggendolo ho capito quali sono gli elementi di rilievo dell’accusa. L’approfondimento degli atti mi ha
condotto a formare un ragionevole convincimento della colpevolezza
dell’imputato. Cercherò di trasmettere questa
mia consapevolezza al Tribunale.
atti d’ufficio. Il problema è se il rifiuto ad ottemperare all’ordine di
servizio (la rilevazione di un incidente mortale, ndr) fosse giustificato o
meno.
impedire al pubblico ufficiale di svolgere le sue mansioni. All’imputato venne richiesto di rilevare una situazione di
grave emergenza, un incidente mortale. Il rifiuto fu giustificato o no? Se la
risposta é no il resto certamente sussiste. Si parla di una prova logica, di
elementi gravi, precisi e concordati che depongono a favore del quadro
accusatorio.
il rifiuto di svolgere l’ordine di servizio richiesto. Il primo dato che offro al Collegio è che dalla testimonianza
della collega, emerge che il Dulbecco e quest’ultima svolsero un
servizio di ordine pubblico insieme. Nel dettaglio il controllo del mercato
settimanale di Ventimiglia. Il servizio terminò intorno alle
17.50, ma fino a quel momento il Dulbecco non evidenziò alcun problema di
ordine fisico.
cui il Dulbecco oppose rifiuto. Nella sua
deposizione il Dulbecco motivò il silenzio spiegando di
essere una persona riservata. Dunque, è qui il
problema. Si trattava o no di un malessere tale
da determinare un oggettivo impedimento?
A.D.M. scrisse nella propria nota di servizio che chiamò Dulbecco per
spiegargli la tipologia di intervento e per informarlo che la pattuglia dedita
all’intervento non poteva recarsi sul posto per l’impedimento di un collega.
sul posto, ma che quest’ultimo si rifiutò ‘alludendo’ ad un malessere
generico. Dulbecco sapeva benissimo il perché dell’intervento e comunque si
rifiutò. Altro dato
importante è che questo malessere che portò all’impedimento di Dulbecco scomparve nel giro di una notte, in
quanto il Dulbecco prestò regolare servizio il giorno successivo, sabato. Forse
perché aveva interesse a svolgere servizio per benefici economici. Altro elemento, il
fatto che il medico di base di Dulbecco ha spiegato che la patologia dell’imputato andava
avanti da anni. In realtà, però, Dulbecco si è affidato a uno specialista
otorinolaringoiatra solo dopo i fatti in esame.
patologia, ovvero il termine del servizio, con
ritorno presso la sede di Imperia. Dulbecco era certamente infastidito dal
fatto che altri colleghi non avessero ottemperato ai propri doveri e in più la
richiesta di intervento arriva al termine della giornata e comporta uno
sforamento del turno di servizio di alcune ore.
cui viene redatto il certificato medico dell’imputato. Una situazione singolare.
Nell’androne dell’ufficio, o forse per strada. In più l’imputato parla di un
incontro casuale con il proprio medico, mentre lo stesso medico racconta di una
telefonata del proprio paziente.
medico non era essenziale. Eppure Dulbecco disse di volerlo per poteri
tutelare. Perché? Quelle del Dulbecco
sono ricostruzioni inappaganti e contradditorie.
falso ideologico non tiene conto di queste discrasie nella ricostruzione della
redazione del certificato medico.
rifiuto di Dulbecco fosse ingiustificato e che non vi fosse alcuna affezione
che impedisse il normale svolgimento dell’ordine di servizio. Chiedo dunque la
condanna a 1 anno di reclusione e alla pena accessoria di interdizione dai
pubblici uffici”.
LA DIFESA DELL’AVVOCATO ANNONI
prova logica e la prova storica devono avere la stessa validità. Il fatto
sussiste o non sussiste, questo c’è da discutere.
nonostante lei stessa avesse dato la propria disponibilità. Forse c’era una
volontà del disservizio. Forse qualcun altro dovrebbe andare sotto processo.
Che si trattasse di un sinistro mortale, non viene mai detto. Il Dulbecco non
ne è a conoscenza. Gli agenti del Comando centrale
neanche
ricordano con esattezza la sequenza delle telefonate con il Dulbecco, mentre
l’imputato e il suo medico sono obbligati a ricordare per filo e per segno ogni
particolare.
l’ora in un secondo momento, come poi ha regolarmente fatto. Quello che manca
in questo processo è un ordine vero e proprio. Nessuno ha insistito perché il
Dulbecco raggiungesse il luogo dell’incidente e dunque nessuno ha rifiutato un
ordine. Quando il Dulbecco informa il Comando del proprio malessere e chiede di
tornare a casa, la risposta è ‘va bene’. Venendo al certificato del medico di base, si tratta di un certificato
pienamente veritiero.
processo. Per condannare l’imputato occorrerebbe stravolgere l’esito di quella
sentenza. Chiedo dunque la piena assoluzione per l’imputato, perché il fatto
non sussiste“.

 
			