NIENTE CARRIERA NEI CARABINIERI SE SEI INCINTA. IL LEGALE: “E’ UNA DISCRIMINAZIONE. PARTECIPATE LO STESSO”
In particolare, si impedisce di partecipare alle ragazze che sono ancora in stato di gravidanza prima della conclusione della procedura concorsuale, con conseguente discriminazione rispetto ai maschi ed alle donne che non sono in gravidanza. Si è di fronte, in definitiva, a una violazione non solo della Costituzione, ma anche delle direttive dell’Unione Europea, secondo la quale la gravidanza non può essere causa di esclusione. La giurisprudenza sta dalla loro parte e, quando sono stati chiamati in causa, i Tar hanno spiegato che le amministrazioni devono salvaguardare il principio di uguaglianza.
Il consiglio dell’avvocato Giorgio Carta è risoluto: “Partecipate lo stesso, è un vostro diritto”. Insomma, non fatevi ingannare dal bando. Interessante da questo punto di vista è la sentenza del tribunale amministrativo regionale (Tar) per il Lazio, presidente Pietro Morabito, che ha accolto il ricorso presentato per un caso simile dallo studio legale Carta di Roma contro la guardia di Finanza. Per i giudici, le norme di questo tipo devono essere considerate illegittime … perché contrastano con i “principi costituzionali”, determinando una disparità nei confronti di chi vede così “pregiudicato il suo diritto alla maternità”.
La gravidanza non è una malattia. Il tribunale ha anche spiegato che la gravidanza non può essere considerata una causa di “inidoneità psico-fisica della donna” al suo eventuale reclutamento. In altri termini, “la gravidanza esonera l’interessata dal sottoporsi temporaneamente all’accertamento, ma non può essere considerato di per sé come una causa di inidoneità come è avvenuto nella fattispecie, perché è illegittima”. Perché allora quando si redigono i bandi di concorso si continua a scrivere una formula che poi verrà cassata dai Tar? Non è una domanda leziosa, perché è provato che molte donne in gravidanza rinunciano a partecipare ai concorsi proprio perché la norma le esclude. Sembra quasi che si sia voluto introdurre la clausola volontariamente, quasi come un deterrente.
La legge è dalla loro parte. “La nostra Costituzione (articoli 3 e 51) prescrive che sia garantita l’uguaglianza fra i sessi nelle procedure di accesso agli uffici pubblici. Quindi nello stabilire le modalità del concorso, l’amministrazione deve assicurare il rispetto del principio, ponendo in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione di tale principio”, ha spiegato l’avvocato Giorgio Carta a Tiscali News, in caso contrario, la clausola concorsuale deve considerarsi “illegittima per violazione dei principi costituzionali e legislativi posti a tutela della maternità e delle pari opportunità. Il mio suggerimento alle concorrenti in stato di gravidanza è quindi quello di partecipare comunque al concorso e di rivolgersi ai giudici in caso di esclusione”.
Ci sono precedenti importanti. In un caso simile a quello in esame, il Tar Puglia (Bari), ha accolto il ricorso di una aspirante ad un impiego cui era stato negato il rinvio delle prove orali, richiesto in considerazione del suo stato di gravidanza. “In tale circostanza – spiega ancora il legale – i giudici amministrativi hanno osservato che sul piano della normativa comunitaria “l’applicazione del principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale”. “È evidente che l’amministrazione militare in tema di tutele e diritti delle donne è ancora al medioevo e i costanti insegnamenti dei giudici non hanno alcun effetto. In particolare l’Arma dei carabinieri sta dimostrando di avere una singolare considerazione delle donne in divisa e la palese discriminazione contenuta nel bando ne è la conferma”, ha concluso Luca Comellini, segretario del Partito dei Militari (Pdm).