Pensioni

MOLTIPLICATORE, CIRCOLARE ESPLICATIVA ED EFFETTI FAVOREVOLI PER IL PERSONALE

La direzione Generale della Previdenza militare ha fornito indicazioni circa i riflessi pensionistici prodotti dalle disposizioni di interesse contenute nel decreto legislativo di “riordino” dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, facendo riserva di eventuali e più puntuali istruzioni non appena concluso l’approfondimento degli effetti complessivi prodotti dalle norme sulle posizioni pensionistiche degli amministrati.

In particolare, occorre chiarire in questa sede la portata applicativa dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, così come modificato dal D.Lgs. n. 94/2017 concernente il “riordino”, ai sensi del quale: “Il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”.

Al riguardo, l’INPS – Direzione Centrale Pensioni – Area Normativa Pensioni ha chiarito che “l’incremento (c.d. ‘moltiplicatore’) entra di fatto nella determinazione del montante contributivo per il calcolo di una pensione interamente contributiva o della quota contributiva di un sistema misto e non può essere considerata quale quota aggiuntiva, da aggiungere, cioè, dopo aver determinato il trattamento meno favorevole spettante (c.d. “doppio calcolo”) atteso anche che il momento dell’opzione precede quello della liquidazione del trattamento di quiescenza”.

Tutto ciò premesso – scrive  la direzione Generale della Previdenza militare – per le cessazioni dal servizio da liquidare in un sistema contributivo pro-rata, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190/2014, occorrerà operare secondo le modalità descritte nella nota dell’Istituto previdenziale.

Per quanto concerne, invece, l’importo della base imponibile cui applicare il moltiplicatore, il medesimo Organo previdenziale ha precisato che, in conformità con la locuzione legislativa quale “base imponibile dell’ultimo anno di servizio”, la stessa non è da intendersi come “retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata”, bensì “quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio”, comprensiva della 13^ mensilità, dell’aumento figurativo del 15%, delle competenze accessorie effettivamente percepite nell’anno (da intendersi quale arco temporale – 360 giorni a ritroso – oggetto di valorizzazione) per la parte eccedente la maggiorazione del 18%.

Detta ultima interpretazione della norma rende in linea di massima più favorevoli gli effetti del moltiplicatore per quel personale che nell’ultimo anno di servizio abbia percepito emolumenti accessori di rilevante entità – derivanti, ad esempio, dalla sommatoria di: missioni all’estero, lavoro straordinario, compensi forfettari, indennità varie, etc. -, fatta salva, beninteso, l’applicazione del succitato criterio del cd. “doppio calcolo” previsto dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014.

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