Difesa

Misurazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale: Analisi della Direttiva del Ministero della Difesa

Il Gabinetto del Ministro della Difesa ha emanato una direttiva che mira a regolamentare la rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale (APCSM) , fornendo alcune indicazioni in merito al computo delle deleghe sindacali ed al rilevamento della forza effettiva.

La Misurazione della Rappresentatività

La misurazione della rappresentatività, per il solo 2023, avverrà il 31 gennaio 2024 e dovrà effettuarsi rapportando il numero delle deleghe sindacali conferite dal personale alle associazioni (secondo le modalità previste dall’articolo 1480-quater del COM) con la “forza effettiva” della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. Per “forza effettiva” deve intendersi il numero di militari individuato ai sensi degli articoli 875 e 878 del COM, con esclusione del personale per cui sussiste il divieto di iscrizione alle APCSM e cioè gli allievi, limitatamente al periodo di formazione di base senza rivestire alcun grado, e i militari che ricoprono le cariche di Vertice (articolo 1476 del COM).

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Le Deleghe Sindacali

Dovranno essere computate le deleghe sindacali:
– rilasciate e trasmesse alle Amministrazioni di riferimento entro il 31 gennaio 2024, pertanto tutte quelle valide al 1° febbraio 2024 (saranno considerate tali anche quelle la cui ritenuta non è operata per situazioni contingenti, per esempio militare transitato in aspettativa non retribuita, etc.);

per un contributo associativo pari ad almeno lo 0,50% delle voci fisse e continuative della retribuzione al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali individuate come segue:

  • stipendio parametrale (compresa indennità integrativa speciale), importo aggiuntivo pensionabile, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, indennità di vacanza contrattuale, benefici per causa di servizio, indennità di impiego operativo di base e retribuzione individuale di anzianità spettanti al personale in servizio fino al grado di capitano e gradi corrispondenti;
  • stipendio comprensivo di classi e scatti, assegno pensionabile, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale, indennità di posizione nella misura di cui all’art 1, lettera b) della legge 2 ottobre 1997, n. 334, indennità di impiego operativo di base, e benefici per causa di servizio spettanti al personale in servizio con il grado da maggiore a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti;
  • retribuzione di base, per i volontari in ferma prefissata.

Non sono computabili ai fini della consistenza associativa le deleghe rilasciate dal personale in ausiliaria;
Lo Stato Maggiore della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dovranno fornire alle segreterie nazionali delle APCSM, con la massima urgenza, i dati riferiti alle deleghe affinché le Associazioni provvedano, in un successivo incontro con le citate Amministrazioni, alla certificazione e sottoscrizione della relativa documentazione.

Lo Stato Maggiore della Difesa e l’Arma dei Carabinieri (quest’ultima per le APCSM riferite solo al proprio personale) trasmetteranno quindi a questo Dicastero, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale e quelli della rispettiva forza nel più breve tempo possibile.
Per quanto compatibili, le precedenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni interforze che prevedano l’eventuale adesione del personale della Guardia di Finanza.

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